Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Nella sua decisione sulla ripartizione delle spese il giudice deve tenere conto di tutti i fatti rilevanti del singolo caso. Condizione per ridurre le spese a carico dell’azionista attore dovrebbe in ogni caso essere la fondatezza dell’azione, tenuto conto della situazione in fatto e in diritto prima dell’avvio della procedura. Il giudice deve tenere conto anche di un’eventuale decisione dell’assemblea generale o di un’eventuale decisione preliminare di autorizzare un’azione a spese della società (cfr. art. 697j seg.). Il nuovo articolo 107 capoverso 1bisAP CPC rafforza la possibilità dell’azionista di promuovere l’azione di prestazione, riducendo nettamente il rischio rappresentato dalle spese processuali e l’obbligo di anticipare i costi delle azioni di restituzione e di responsabilità. Ciò permette di migliorare considerevolmente l’applicazione del diritto.

Art. 250 lett. c n. 7–11 e 14 Codice delle obbligazioni

L’articolo 250 lettera c è adeguato nei numeri 7−11 alle disposizioni dell’avamprogetto, rispettivamente alle modifiche del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte del 16 dicembre 2005 (in vigore dal 1° gennaio 2008). Il contenuto di queste disposizioni non viene modificato poiché le relative controversie sono già sottoposte dal diritto vigente alla procedura sommaria.

Il nuovo numero 14 assoggetta anche la domanda di autorizzazione di un’azione a spese della società (cfr. art. 697j) alla procedura sommaria. Ciò è giustificato dal fatto che la decisione sull’autorizzazione deve essere presa in modo flessibile e rapido, il che giustifica a sua volta la limitazione dei mezzi di attacco e di difesa e dei mezzi di prova; occorre inoltre rilevare che si tratta di una decisione cautelare provvisoria e che la decisione sulle spese sarà presa nel successivo procedimento principale.

2.3.4 Legge federale dell’11 aprile 1889424 sulla esecuzione e sul fallimento

Le seguenti modifiche della LEF sono strettamente connesse con la revisione delle disposizioni sul risanamento nel Codice delle obbligazioni (cfr. art. 725 segg.). Gli articoli 295 e 319 LEF sono lievemente modificati in seguito all’entrata in vigore della revisione della LEF del 1° gennaio 2014.

Art. 173a cpv. 2 Differimento della decisione; per decisione di moratoria concor-

dataria o straordinaria oppure d’ufficio

Il riveduto diritto della LEF sul risanamento non riguarda più unicamente la conclusione di un concordato ma può anche servire ad altri scopi, ad esempio può trattarsi di una semplice moratoria che rende possibile l’imminente risanamento di un’impresa425. Di conseguenza, la possibilità di concludere un concordato non è più la condizione per concedere una moratoria concordataria. Però dalla versione vigente dell’articolo 173a capoverso 2 LEF questo aspetto non risulta. Pertanto

424 RS 281.1

425 Cfr. messaggio dell’8 set. 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento), FF 2010 5667, 5672.