Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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l’avamprogetto prevede che sia possibile differire il fallimento d’ufficio se vi sono indizi concreti della possibilità di compiere un risanamento immediato anche senza un concordato.

Nella legge viene mantenuto il rimando alla trasmissione degli atti al giudice del concordato. E ciò nella piena consapevolezza della ragionevolezza della soluzione adottata nella gran parte dei Cantoni secondo cui non vi è un’autentica trasmissione degli atti ma soltanto un cambiamento di ruolo dell’autorità giudiziaria da giudice del fallimento a giudice del concordato. Questa pratica è auspicabile poiché un’autentica trasmissione dell’incarto da un giudice all’altro ritarderebbe la procedura. In questi casi la procedura concordataria è avviata dalla decisione di differimento e dall’autotrasmissione non formale degli atti (art. 293 lett. c LEF).

Art. 285 cpv. 4 Principi

Nel vigente diritto in materia di azione revocatoria l’attività del consiglio d’amministrazione o dell’amministratore è pregiudicata da una grave incertezza del diritto anche dopo l’avvio della procedura di moratoria concordataria. Questa incertezza del diritto si ripercuote anche sui terzi (p. es. i potenziali mutuanti o i fornitori) e ha un effetto negativo sulle prospettive di risanamento dell’impresa prima o durante la moratoria concordataria.

Dal 1° gennaio 2014 sono fatti salvi dall’azione revocatoria (azione pauliana) gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 285 cpv. 3 LEF). Non è tuttavia previsto che l’approvazione di un negozio giuridico da parte dell’amministratore renda un atto irrevocabile.

Il nuovo capoverso 4 prevede che, durante la moratoria, i debiti contratti con il consenso dell’amministratore non sono soltanto debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un successivo fallimento (art. 310 cpv. 2 LEF) ma sono pure fatti salvi dall’azione revocatoria. Per non aumentare eccessivamente questi negozi giuridici irrevocabili, la disposizione impiega il termine «debiti» dell’articolo 310 capoverso 2 LEF e non il termine «atto giuridico» generalmente usato nel contesto dell'azione revocatoria.

Anche se è importante per i mutui, la presente disposizione non è limitata a questo genere di contratti. Infatti, non sono soltanto i mutuanti a svolgere un ruolo indispensabile nel preservare l’attività di un’impresa e nel suo risanamento, ma, ad esempio, anche i fornitori che accettano di fare credito.

Con l’eccezione delle decisioni del debitore relative agli attivi fissi e alla disposizione a titolo gratuito (art. 298 cpv. 2 LEF), per le quali continua a essere richiesto il consenso del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, l’avamprogetto prevede che sarà sufficiente l’approvazione dell’amministratore per escludere determinati negozi giuridici dall'azione revocatoria. Tale è per esempio il caso di un mutuo. Quindi, la costituzione di un pegno (eventualmente connesso con la concessione di un mutuo) resta assoggettata all’autorizzazione da parte del giudice del concordato. Ciò si giustifica perché contraendo un mutuo non si vogliono alienare attivi del debitore sui quali i creditori possono avere delle pretese, ma far affluire nuove liquidità per preservare l’attività, conservare gli attivi e risanare l’impresa. Finalmente, i ricavi generati possono essere utilizzati per rimborsare il mutuo (debiti della massa, art. 310 cpv. 2 LEF). L’amministratore si adopera affinché il mutuo sia