Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Art. 154 Punibilità dei membri del consiglio d’amministrazione e della dire-

zione di società le cui azioni sono quotate in borsa

L’articolo 154 AP CP sancisce sul piano legislativo le disposizioni penali attualmente disciplinate nell’articolo 24 OReSA431.

Poiché percepire e corrispondere determinate retribuzioni è un reato contro il patrimonio, la nuova disposizione penale è inserita tra i reati contro il patrimonio nel Titolo secondo del Codice penale (art. 137 segg. CP).

Capoverso 1

Il capoverso 1 punisce le infrazioni alle regole in materia di retribuzioni in una società quotata in borsa.

Autori del reato possono essere i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione. La limitazione della cerchia dei possibili autori del reato a queste persone si giustifica perché esse sono responsabili della (suprema) direzione della società432 e sono dotate di competenza decisionale autonoma.

Si tratta di un reato speciale, poiché può esserne autore soltanto chi, nella propria persona, realizza le citate caratteristiche433. Le persone che non realizzano queste particolari qualità (p. es. i membri del consiglio consultivo, l’ufficio di revisione, gli avvocati, i fiduciari ecc.) possono essere punite in virtù della presente disposizione soltanto in quanto istigatori (art. 24 CP) o complici (art. 25 CP). Esse vanno punite con pene attenuate (art. 26 CP) anche se la comminatoria penale è la medesima di quella prevista per gli autori.

Inoltre l’articolo 154 punisce soltanto i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono in parte o in tutto quotate in una borsa svizzera o estera (cfr. art. 732 sulla nozione di borsa).

A essere passibile di pena non è soltanto il membro che corrisponde la retribuzione vietata ma anche quello che la percepisce434. Ciò è necessario poiché tra i membri delle cerchie direttive vi sono spesso legami personali.

Se l’infrazione da giudicare è il risultato della decisione di un organo della società (p. es. decisione del consiglio d’amministrazione), ciascun membro va giudicato secondo il suo voto. In considerazione del principio dell’imputabilità penale, possono essere puniti soltanto i membri che hanno acconsentito a una decisione (di maggioranza)435.

Punibili sono soltanto la corresponsione e la percezione delle retribuzioni espressamente vietate dall’articolo 95 capoverso 3 lettera b Cost., ma non la corresponsione e la percezione di tutte le retribuzioni vietate secondo gli articoli 735c e 735d in combinato disposto con l’articolo 735c.

Si tratta delle seguenti retribuzioni vietate:

431 RS 221.331

432 Queste persone possono p. es. dover rispondere dei danni che hanno cagionato alla società (art. 754 CO).

433 Cfr. GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht AT I, 4a ed. 2011, § 9 N 5.

434 Cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b Cost.: «... i membri dei vari organi non ricevono...» .

435 Cfr. sulla responsabilità per le decisioni collegiali: ANDREAS EICKER, Haftung für Dritte: Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Führungspersonen in Unternehmen nach dem revidierten Allgemeinen Teil des StGB, AJP 6/2010, pag. 683 segg.