Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Rispetto alla versione previgente si aggiunge l’articolo 8a (consultazione) alla lista delle disposizioni a cui la norma rimanda. L’applicazione per analogia all’amministratore si limita tuttavia al contenuto dell’articolo 8a capoverso 1, vale a dire all’obbligo dell’amministratore di stilare un verbale secondo l’articolo 8.

Art. 319 cpv. 1 Effetti dell’omologazione

L’articolo 308 LEF entrato in vigore il 1° gennaio 2014 prevede che il concordato è vincolante dal momento in cui diviene esecutivo. Invece, l’articolo 319 capoverso 1 LEF fa dipendere gli effetti del concordato con abbandono dell’attivo dal giudicato della conferma del concordato medesimo e fa decadere da quel momento il diritto di disporre del debitore e i diritti di firma precedenti. L’esecutività e il giudicato non devono però imperativamente intervenire nello stesso momento soprattutto allorquando, come in questo caso, possono essere interposti soltanto rimedi giuridici senza effetto sospensivo (cfr. art. 309 n. 7 in combinato disposto con l’art. 325 e 336 CPC428). Contrariamente a quanto finora previsto dal tenore della legge, anche l’articolo 319 LEF va fondato sull’esecutività e non sul giudicato della decisione giudiziaria di conferma del concordato429. La nuova versione della disposizione permette all’autorità di ricorso di rinviare in singoli casi l’esecutività (art. 325 cpv. 2 CPC).

Art. 334 cpv. 4 Moratoria; nomina di un amministratore

Anche questa disposizione va adeguata al diritto vigente dal 1° gennaio 2014 inserendovi un rimando (finora all’art. 294 cpv. 3 e 4 LEF) secondo cui in futuro la legittimazione ricorsuale e gli effetti del ricorso saranno retti dall’articolo 295c LEF anche per quanto concerne le decisioni secondo l’articolo 334 capoversi 1 e 2 LEF.

2.3.5 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937430

Art. 34 cpv. 2 primo periodo Pena pecuniaria; commisurazione

Secondo il diritto vigente l’aliquota giornaliera per la pena pecuniaria ammonta a 3 000 franchi per l’intero diritto penale (art. 34 cpv. 2 per. 1 CP). Questa regola non ammette eccezioni come quelle ad esempio previste per il numero massimo di aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP).

L’articolo 154 capoverso 4 AP CP prevede che, ai fini della commisurazione della pena pecuniaria, l’importo dell’aliquota giornaliera non deve essere limitato a 3 000 franchi e che la somma massima capitalizzata della pena pecuniaria è calcolata secondo altri criteri. Di conseguenza l’articolo 34 capoverso 2 primo periodo deve essere aggiornato.

428 RS 272

429 Cfr. DANIEL HUNKELER, loc. cit., n. marg. 13.

430 RS 311.0