Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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d’amministrazione (art. 716a cpv. 1 n. 6 CO). I membri del consiglio consultivo e della direzione continuano tuttavia – come tutti coloro che non sono membri del consiglio d’amministrazione– a essere punibili per istigazione (art. 24 CP) o complicità (art. 25 CP).
Per tutte le infrazioni secondo il capoverso 2, la realizzazione della componente soggettiva della fattispecie – come nel capoverso 1 – richiede che l’autore agisca con dolo diretto (cfr. sotto i commenti al cpv. 3). In tal modo la punibilità viene uniformata e si evitano difficoltà di delimitazione.
Poiché il grado di illiceità degli atti puniti nel capoverso 2 dell’articolo 154 AP CP è inferiore a quello degli atti repressi in virtù del capoverso 1, la comminatoria penale è più lieve. Queste violazioni sono punite con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Viene così tenuto conto in particolare del principio della proporzionalità e tutelata la coerenza del diritto penale (cfr. cap. 1.3.4.3).
Numero 1
L’articolo 95 capoverso 3 lettera b Cost. vieta di delegare la direzione della società a una persona giuridica. A questo riguardo l’articolo 716b capoverso 1 prevede che lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a delegare in tutto o in parte la gestione di una società anonima a singoli amministratori o ad altre persone fisiche (direzione), conformemente al regolamento d’organizzazione. Alle persone giuridiche può essere delegata soltanto la gestione patrimoniale.
Il consiglio d’amministrazione è passibile di pena secondo il numero 1 se delega la gestione della società (fatta salva la gestione patrimoniale) in tutto o in parte a una persona giuridica violando l’articolo l’articolo 716b capoverso 1 primo periodo (cfr. art. 24 cpv. 2 n. 1 OReSA).
Numero 2
L’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. vieta la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito. L'articolo 689b capoverso 2 attua tale norma (cfr. art. 24 cpv. 2 n. 2 OReSA).
Numero 3
Il numero 3 prevede una pena per alcuni comportamenti dei membri del consiglio d’amministrazione che impediscono l’esercizio di determinati diritti di partecipazione degli azionisti di una società quotata in borsa.
Il verbo «impedire» designa le attività che impediscono uno dei citati eventi (p. es. l’elezione annuale dei membri del consiglio d’amministrazione o il voto annuale dell’assemblea generale sulle retribuzioni). Di per sé l’attività – p. es. impedire la debita iscrizione all’ordine del giorno della proposta di approvazione delle retribuzioni − non è considerata sufficiente a realizzare la fattispecie. A tal fine occorre inoltre che si realizzi un risultato disgiunto dall’attività, ad esempio che il voto degli azionisti durante l’assemblea generale sulla proposta in questione sia effettivamente stato impedito dall’indebita iscrizione all’ordine del giorno. Soltanto, con la realizzazione del risultato si compie l’illecito che merita sanzione penale. Di conseguenza si tratta di un reato di evento e non di un reato di pura attività.
Lettera a