Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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via elettronica senza luogo di riunione fisico («direct voting» nell’ambito di un’assemblea generale virtuale).

Secondo l’articolo 154 capoverso 2 numero 3 lettera d AP CP, i membri del consiglio d’amministrazione sono passibili di pena se impediscono (p. es. non predisponendo i necessari accorgimenti) agli azionisti o al loro rappresentante di esercitare i loro diritti di voto nell’assemblea generale per via elettronica (in particolare di votare). L’avamprogetto prevede un obbligo del consiglio d’amministrazione soltanto nel contesto dell’«indirect voting» (cfr. art. 689c cpv. 7). Pertanto, sono previste pene soltanto in questo ambito dell’esercizio del diritto di voto degli azionisti per via elettronica (cfr. anche art. 24 cpv. 2 n. 3 lett. c OReSA).

Capoverso 3

Secondo il capoverso 3 un atto commesso con dolo eventuale non è passibile di pena. Vi è dolo eventuale se l’autore ritiene possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolla il rischio (cfr. art. 12 cpv. 2 per. 2 CP).

Per realizzare una fattispecie penale secondo i capoversi 1 e 2 l’autore deve agire con dolo diretto436. Vi è dolo diretto se l’autore vuole la realizzazione della fattispecie (intenzione, dolo diretto di primo grado), indipendentemente dal fatto che ritenga tale realizzazione certa437 o solo possibile.

Il consiglio d’amministrazione che, nell’intento di impedire agli azionisti di dare istruzioni al rappresentante indipendente per via elettronica, non predispone quanto necessario a tal fine (p. es. non mette a disposizione l’infrastruttura tecnica) è passibile di pena (art. 154 cpv. 2 n. 3 lett. d AP CP in combinato disposto con l’art. 689c cpv. 6).

Vi è pure dolo diretto (di secondo grado) se l’autore sa per certo che il suo atto realizzerà la fattispecie e, pur non prefiggendosi tale obiettivo, ne accetta la realizzazione in quanto conseguenza necessaria dell'atto o in quanto mezzo per ottenere lo scopo perseguito438.

Il consiglio d’amministrazione è così passibile di pena anche se, per risparmiare denaro, non predispone quanto necessario ben sapendo che in tal modo impedisce agli azionisti di esercitare il loro diritto di voto per via elettronica (cfr. sopra).

Escludendo il dolo eventuale si vuole limitare la punibilità ai casi di una certa gravità sotto il profilo dell’illecito. Occorre certo rilevare che solitamente per i reati contro il patrimonio disciplinati nel CP non è richiesto il dolo diretto. Tuttavia, poiché le comminatorie previste sono piuttosto severe, questa limitazione appare giustificata sotto il profilo del principio della proporzionalità (cfr. anche cap. 1.3.4.3). Inoltre per la realizzazione della componente soggettiva della fattispecie non è richiesto lo scopo di lucro. Infine, questa esclusione si prefigge di evitare le difficoltà che può presentare la distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente.

436 Cfr. art. 260quinquies cpv. 2 CP, formulato in modo analogo.

437 Occorre rilevare che si può trattare soltanto di una certezza relativa, poiché la certezza assoluta è rara. Cfr. GUNTER ARZT, Art. 260 quinquies StGB, § 5 N 32, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäsche, N. Schmid (ed.), 2a ed., Zurigo, 2007.

438 Sui dettagli del dolo diretto cfr. MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN MÄDER, Art. 12 N

43 segg., in: Basler Kommentar Strafrecht I, M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), 3a ed., Basilea 2013.