Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Capoverso 4

Il capoverso 4 disciplina la commisurazione della pena pecuniaria che, secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost., può ammontare al massimo a sei retribuzioni annuali.

In deroga all’articolo 34 capoverso 2 primo periodo CP, il giudice non è vincolato all’aliquota giornaliera massima per il calcolo della pena pecuniaria. La somma capitalizzata della pena pecuniaria non deve però eccedere il sestuplo della retribuzione annuale percepita dalla società interessata nel momento dell’atto.

Come nel diritto vigente il calcolo della pena pecuniaria si fonda sul sistema dell’aliquota giornaliera (art. 34 CP). Il numero massimo permesso di aliquote giornaliere è quindi di 360. Secondo l’articolo 34 capoverso 2 secondo periodo CP il giudice fissa l'importo dell’aliquota giornaliera secondo la situazione personale ed economica dell’autore nel momento della pronuncia della sentenza. L’articolo 34 capoverso 2 primo periodo fissa a 3 000 franchi il limite massimo dell’aliquota giornaliera. La somma totale massima delle aliquote giornaliere è pertanto di 1,08 milioni di franchi439. Poiché la somma capitalizzata massima secondo il diritto vigente potrebbe essere inferiore alle sei retribuzioni annuali secondo la disposizione costituzionale, il giudice non deve essere vincolato all’importo massimo di 3 000 franchi per aliquota giornaliera previsto nell’articolo 34 capoverso 2 secondo periodo CP (cfr. art. 34 cpv. 2 per. 1 AP CP). Tuttavia, per evitare che il giudice possa pronunciare pene pecuniarie di importo illimitato, l’articolo 154 capoverso 3 AP CP prevede che la somma capitalizzata della pena pecuniaria, vale a dire il numero di aliquote giornaliere moltiplicato per l’importo dell’aliquota, non deve eccedere le sei retribuzioni annuali440 che l'autore riceveva dall'impresa interessata nel momento dell’atto.

Il sestuplo della retribuzione annuale costituisce in ogni caso il limite superiore della pena pecuniaria capitalizzata anche se si situa al di sotto della soglia di 1,08 milioni di franchi prevista dal diritto vigente. Di conseguenza, nel singolo caso a un autore con una retribuzione annuale relativamente modesta potrebbe non essere irrogata una pena pecuniaria adeguata alla sua situazione personale ed economica ed egli riceverebbe un trattamento più favorevole di altri autori condannati a una pena pecuniaria sulla base del CP. Tale sarebbe il caso ad esempio se una persona esercita dei mandati in seno al consiglio d’amministrazione di tre società anonime quotate in borsa. La sua remunerazione per il 2014 è di 10 000 franchi presso la X SA, di 500 000 franchi presso la Y SA e di un milione presso la Z SA. Nel 2014, nell’ambito del mandato presso la X SA, viola l’articolo 154 capoverso 1 AP CP. In questo caso il limite massimo della pena pecuniaria totale sarebbe di 60 000 franchi. Questa situazione è la conseguenza del testo dell’articolo 95 capoverso 3 lettera d Cost. Non sarebbe tuttavia né giustificato né proporzionale tenere conto anche delle eventuali altre retribuzioni annuali che il condannato ha percepito sulla base di mandati in altre società (del gruppo o no) in cui non ha commesso reati. La retribuzione annuale pattuita con l’impresa in questione nel momento dell’atto è determi-

439 360 aliquote giornaliere di 3 000 franchi = 1 080 000 franchi.

440 Sulla nozione di retribuzione cfr. art. 734a cpv. 2.