Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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La disposizione prevede due fattispecie. Realizza la componente oggettiva della fattispecie chi (i) fornisce informazioni false nella relazione sui pagamenti a favore di enti statali secondo l’articolo 964c CO o (ii) omette in tutto o in parte di riferire. Le informazioni nel rapporto sono false se non corrispondono alla situazione di fatto, in altri termini se non sono veritiere. I requisiti che deve rispettare il contenuto della relazione risultano dall’articolo 964c capoversi 1–3. Se i pagamenti agli enti statali non vengono divulgati, o se lo sono soltanto in parte, vi è omissione completa o parziale dell’obbligo di riferire.
Il reato può essere commesso intenzionalmente o anche per negligenza.
Gli obblighi di conservazione e di documentazione sono previsti nell’articolo 964e. Vi è un obbligo di conservare i documenti sui pagamenti agli enti statali e tutti gli altri documenti essenziali per almeno dieci anni (cfr. art. 964e cpv. 1). Secondo l’articolo 964e capoverso 2 la relazione sui pagamenti agli enti statali deve essere conservata su supporto cartaceo e munita di firma. I dati elettronici devono poter essere resi leggibili per almeno dieci anni (cfr. art. 964e cpv. 3). L’obbligo di conservazione è segnatamente violato se i documenti citati e/o i supporti di dati sono distrutti o resi inutilizzabili prima della scadenza del termine.
Il reato può essere commesso intenzionalmente o anche per negligenza.
Art. 325terInfrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali
d’abitazione e commerciali
È modificato soltanto il numero della presente disposizione.
Art. 326bisNel caso dell'articolo 325ter
Poichè l’articolo 325bisdiventa l’articolo 325ter, occorre modificare il rimando del titolo marginale e il testo della disposizione.
2.3.6 Legge federale del 14 dicembre 1990442 sull’imposta federale diretta
Art. 80 cpv. 1bisCalcolo dell’utile netto
La chiusura dei conti si riferisce all’articolo 79 capoverso 3 LIFD, secondo cui in ogni anno civile, eccettuato l’anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. Secondo l’avamprogetto il capitale azionario non deve imperativamente essere costituito in franchi svizzeri (cfr. art. 621). L’imposta sull’utile continua tuttavia a essere riscossa in franchi svizzeri. Pertanto, l’articolo 80 capoverso 1bisAP LIFD prevede le seguenti conversioni: l’utile netto deve essere convertito in base al corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale. In tal modo si tiene conto del fatto che l’utile è ottenuto durante un determinato periodo, vale a dire durante il periodo fiscale. Per i periodi fiscali inferiori a un anno, si prende in considerazione il corso medio durante tale periodo. Se l’obbligo fiscale dura ad esempio nove mesi, è determinante il corso medio delle divise durante questi nove mesi.
442 RS 642.11