Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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principi relativi all’esercizio dell’obbligo di voto in quanto azionista (cfr. art. 71a e 86b AP LPP).
Art. 71a Obbligo di voto in quanto azionista
Secondo l’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost. le casse pensioni devono votare nell’interesse dei loro assicurati. Nella lingua parlata la nozione di «casse pensioni» è usata come sinonimo di «istituto di previdenza» (cfr. inoltre cap. 1.3.4.2). Poiché l’obbligo di voto va esercitato nell’interesse degli assicurati, la disposizione costituzionale obbliga gli istituti di previdenza a votare nei casi in cui sono toccati gli interessi degli assicurati. Tale è il caso se, in virtù del loro regolamento, gli istituti di previdenza accordano agli assicurati un diritto a prestazioni previdenziali.
Secondo il capoverso 1 primo periodo, l’obbligo di voto vale in linea di massima soltanto per le azioni direttamente detenute dall’istituto di previdenza. In casi eccezionali, il capoverso 1 secondo periodo obbliga gli istituti di previdenza a esprimere il loro voto anche per le azioni che non detengono direttamente; si tratta dei casi in cui un contratto gliene dà la possibilità (e non soltanto la possibilità di comunicare preferenze non vincolanti alla direzione del fondo) o dei casi in cui controllano un fondo d’investimento (p. es. fondo a investitore unico).
Gli istituti di previdenza devono partecipare a tutti i voti e le elezioni annunciate che avvengono in seno a una società quotata in borsa. L’obbligo di voto secondo l’articolo 22 capoverso 1 numeri 1–3 OReSA446 è più limitato di quello previsto dall’articolo 95 capoverso 3 Cost447. A ciò vi è un motivo legato allo Stato di diritto: la disposizione costituzionale sul diritto di voto richiedeva un'interpretazione approfondita e nel momento dell'elaborazione dell'OReSA non era ancora certo che prevedesse un obbligo generale di voto448. Già allora non vi era quindi alcun motivo materiale convincente di ritenere che l’istituto di previdenza non dovesse votare anche sull’approvazione del conto annuale e sui flussi di fondi (rimborso delle riserve da capitale, versamento di dividendi, riduzioni di capitale) o sul discarico dei membri del consiglio d’amministrazione.
La rinuncia anticipata all’esercizio del diritto di voto non è permessa. Gli istituti di previdenza possono tuttavia astenersi dal voto come gli altri azionisti. Devono tuttavia essere consapevoli del fatto che secondo l’avamprogetto, l’astensione dal voto, in linea di massima, non è più considerata un voto negativo, ma una non partecipazione al voto in questione (cfr. art. 703 seg.). L’astensione è ammissibile soltanto nell’interesse degli assicurati.
A seconda dell’ordinamento interno dell’istituto di previdenza, il diritto di voto può essere esercitato dall’organo superiore, da un comitato, dall’amministratore del patrimonio, dal direttore o da un rappresentante indipendente. La responsabilità per il corretto esercizio del diritto di voto incombe però all’organo superiore (cfr. in seguito cpv. 3).
Gli istituti di previdenza votano nell’interesse dei loro assicurati conformemente al capoverso 2. Tale interesse è considerato rispettato se il voto serve alla durevole prosperità dell’istituto di previdenza. La nozione di durevole prosperità è impiegata
446 RS 221.331
447 RS 101
448 Cfr. rapporto complementare dell’8 ott. 2013 sul disegno di ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società quotate in borsa (OReSA), pag. 12.