Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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in diverse disposizioni del CO sul diritto della società anonima e sul diritto contabile (cfr. tra l’altro art. 673, 673 cpv. 2, 717 cpv. 1bis, 960a cpv. 4 CO). Ciò significa in particolare che l’organo superiore deve fissare principi che assicurino una equa e adeguata distribuzione dell’utile dell’impresa agli azionisti, in modo tale che l’istituto di previdenza possa utilizzare questi fondi a favore degli assicurati.
L’organo superiore dell’istituto di previdenza è competente conformemente al capoverso 3 per fissare i principi che concretano l’interesse degli assicurati nell’esercizio del diritto di voto. Nella legge non è possibile definire l’interesse degli assicurati in un solo modo generale e astratto che valga per tutti gli istituti di previdenza. Va tenuto conto delle particolarità del singolo istituto di previdenza, come ad esempio della sua organizzazione (istituto di previdenza di un’impresa, fondazione comune, istituto di previdenza d’associazione ecc.) e della struttura dei suoi fondi. Deve essere l’organo superiore dell’istituto di previdenza ad assumere questo compito adottando un regolamento generale e astratto che tenga conto della struttura dell’istituto.
Per quanto concerne l’informazione degli assicurati sui principi per l’esercizio dell’obbligo di voto in quanto azionista e per il relativo regolamento, si veda l’articolo 86b capoverso 2 AP LPP.
Art. 71b Relazione e trasparenza sul diritto di voto
Poiché il diritto di voto deve essere esercitato nell’interesse degli assicurati (cfr. art. 71a cpv. 2 AP LPP), occorre garantire loro trasparenza.
Secondo il capoverso 1, gli istituti di previdenza riferiscono ai loro assicurati almeno una volta all’anno in una relazione riassuntiva. La scadenza annuale vale per gli istituti di previdenza, per gli uffici di revisione e per le autorità di vigilanza. Gli istituti di previdenza evitano così oneri sproporzionati. La divulgazione può avvenire sul sito internet dell’istituto o in altro modo adeguato in occasione della presentazione del conto annuale. L’allegato del conto annuale è verificato dall’ufficio di revisione ed è un ambito particolarmente adeguato per presentare queste informazioni perché garantisce una certa continuità nelle modalità della divulgazione.
Per evitare un onere amministrativo spropositato all’istituto di previdenza, il capoverso 2 prevede una divulgazione dettagliata soltanto sui punti in cui l’istituto di previdenza non ha seguito le proposte del consiglio d‘amministrazione, vale a dire in caso di rifiuto della proposta o di astensione. La divulgazione deve avvenire al più tardi nell’anno civile che segue l’assemblea generale. Riferire con maggiore frequenza o in modo più dettagliato è però possibile poiché l’articolo 71b prevede soltanto regole minime.
Art. 76 Delitti
L’articolo 76 LPP è riformulato per motivi redazionali.
La comminatoria penale (cfr. sotto) contenuta nell’articolo 76 comma 8 LPP è adeguata al nuovo sistema delle sanzioni della Parte generale del Codice penale ed è ora disciplinata nella frase introduttiva del capoverso 1.