Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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contratti di locazione o di altro genere o altri negozi giuridici senza che intervenga il minimo meccanismo di protezione. Anche in questo caso vi è il pericolo che il capitale azionario o di partecipazione che serve da garanzia in caso di responsabilità si dissolva. Si può immaginare ad esempio il caso in cui una società prende in affitto lo stabile di un azionista e gli versi una pigione elevatissima.
La revisione del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 2005 ha chiarito definitivamente che i negozi con terzi non rientrano più nella fattispecie della (prevista) assunzione di beni. Il Parlamento ha deciso di limitare la disposizione sulla (prevista) assunzione di beni alle sole fattispecie che rientrano nella sfera di influenza degli azionisti o di persone loro vicine e che potrebbero perciò rischiare di compromettere il procacciamento del capitale (cfr. art. 628 cpv. 2 CO). Questa soluzione ha ridimensionato alcuni problemi, ma in molti ambiti la situazione giuridica rimane incerta.
Con il disegno 200787 si era cercato di disciplinare in modo più chiaro nella legge la (prevista) assunzione di beni e di eliminare perlomeno in parte all’aleggiante incertezza del diritto. Tuttavia, molte cose sarebbero rimaste come prima e i problemi esistenti sarebbero stati risolti soltanto in parte.
Perciò, si rinuncia ora completamente a considerare la (prevista) assunzione di beni come fattispecie qualificata nell’ambito della costituzione o di un aumento di capitale. Viene dunque abolito il relativo obbligo di menzione nello statuto e di iscrizione nel registro di commercio per le operazioni di assunzione di beni e non saranno più applicabili nemmeno le misure di sicurezza previste per la costituzione e gli aumenti di capitale qualificati. Viene dunque abolito ad esempio l’obbligo di allestire una relazione sulla costituzione/sull’aumento di capitale e di presentare un’attestazione di verifica. Questa svolta radicale rispetto al sistema attuale può far temere che i requisiti sulla protezione del capitale non vengano più sufficientemente considerati e che le prescrizioni sui conferimenti in natura possano essere facilmente eluse. L’assunzione di elementi patrimoniali degli azionisti o di persone loro vicine soggiace però (già oggi) alle prescrizioni in materia di salvaguardia del capitale e di responsabilità88.
In questi casi intervengono ad esempio la fattispecie della restituzione prevista all’articolo 678 CO, che nell’avamprogetto è completato con un capoverso 2 più preciso, e il divieto di restituzione dei versamenti (art. 680 cpv. 2 CO). L’assunzione di beni da un’azionista a condizioni di mercato non presenta rischi, in quanto mera permuta, per l’ambito protetto dall’articolo 680 CO. Se l’assunzione di beni si basa invece su una sopravvalutazione, può sussistere materialmente una restituzione di versamenti vietata, sempre che incida sul capitale protetto dall’articolo 680 CO. Di regola, una violazione del divieto di restituzione dei versamenti mediante assunzione di beni costituisce contemporaneamente anche una distribuzione occulta di utili. La fattispecie della restituzione prevista all’articolo 687 CO ha un effetto meno selettivo rispetto alle disposizioni sull’assunzione di beni. Il diritto di chiedere la
87 Messaggio del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1370 seg.
88 Cfr. NIKLAUS DIETSCHI, Beabsichtigte Sachübernahmen, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht SSHW, vol. 311, Zurigo/San Gallo 2012, N 653, nota a piè di pagina 1611.