Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Un ulteriore miglioramento del governo d’impresa deriva inoltre dal miglioramento dell’azione tendente alla restituzione di prestazioni (cfr. cap. 1.3.6.7).
Si rinuncia invece alla possibilità di prevedere l’approvazione obbligatoria da parte dell’assemblea generale per le decisioni del consiglio d’amministrazione (ossia di sottoporre per disposizionie statutaria determinate decisioni del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale), ancora prevista nel disegno 2007150. Con una disposizione del genere il legislatore infrangerebbe infatti, non senza creare difficoltà, il principio di parità degli organi attualmente vigente nel diritto della società anonima. La società anonima è appunto caratterizzata dal fatto che il consiglio d’amministrazione può procedere a tutti gli atti necessari alla gestione degli affari, purché non comportino (di fatto) la liquidazione della società o una modifica dello scopo sociale151. Una disposizione sull’obbligo di approvazione da parte dell’assemblea generale comporterebbe inoltre difficoltà pratiche e comprometterebbe la sicurezza delle transazioni e la certezza del diritto. Si pensi ad esempio alle difficoltà che sorgerebbero se a causa dell’indeterminatezza delle disposizioni statutarie non fosse possibile stabilire quali sono gli affari che l’assemblea generale è tenuta ad approvare. Creerebbe problemi anche la messa a disposizione delle informazioni necessarie per l’approvazione, poiché gli azionisti non hanno alcun obbligo di lealtà nei confronti della società152.Per la società anonima viene pertanto mantenuto il principio di parità, mentre le società i cui soci vogliono prevedere un controllo su determinate decisioni degli organi dirigenti possono optare per la forma della società a garanzia limitata.
1.3.6.5 Esercizio dei diritti degli azionisti, azioni di diritto societario
Le esperienze maturate negli ultimi anni, e in particolare a partire dal 2007 in seguito alla crisi finanziaria globale, insegnano che spesso gli azionisti, e specialmente nelle grandi società con un azionariato molto frammentato, non sono in grado di esercitare i loro diritti. Oltre al fatto che di fatto esiste spesso una disuguaglianza di potere tra i vertici aziendali e i proprietari della società, in materia di diritti degli azionisti l’autoregolamentazione ha spesso una portata limitata a causa di ragioni
150 Messaggio del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1342 seg.
151 Secondo il Tribunale federale (DTF 111 II 288 seg., 116 II 323), rientra di principio nei limiti dello scopo sociale tutto quanto non è contrario a tale scopo.
152 Per un approfondimento sui problemi in rapporto con una facoltà di approvazione obbligatoria, cfr. LUKAS GLANZMANN, Die grosse Aktienrechtsrevison, in: Kunz, Peter V./Arter, Oliver/Jörg, Florian S., Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IV, Berna 2009, pag. 248 segg. e PETER BÖCKLI, Nachbesserungen und Fehlleistungen in der Revision des Aktienrechts, SJZ 104 (2008), pag. 359 seg.