Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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zione degli obblighi di diligenza158. Queste constatazioni valgono anche per l’azione di restituzione (cfr. cap. 1.3.6.7).
Scarso interesse a promuovere l’azione
Il consiglio d’amministrazione è generalmente restio a procedere nei confronti dei suoi attuali o ex membri, dei membri della direzione o dei revisori, poiché corre il rischio che emergano irregolarità nella sua organizzazione o violazioni dei suoi obblighi di gestione e di vigilanza.
Anche gli azionisti rinunciano spesso a promuovere azione, poiché il loro interesse economico individuale è troppo modesto. Devono agire per chiedere l’adempimento di una prestazione in favore della società e quindi possono trarre dall’azione soltanto un’utilità indiretta, proporzionale alla loro partecipazione. Nelle società quotate in borsa, caratterizzate da una grande frammentazione dell’azionariato, il vantaggio per l’azionista attore è generalmente molto esiguo, mentre egli deve invece accollarsi il rischio di dover sostenere le spese processuali, le quali dipendono dall’entità del danno e quindi, considerato il valore litigioso, sono solitamente elevate. Gli azionisti che non partecipano al processo ottengono gli stessi vantaggi senza dover sopportare i rischi. Se l’azionariato è frammentato, i rischi legati a un processo superano in genere i vantaggi individuali.
Dal punto di vista della società e dell’insieme degli azionisti, vale la pena di promuovere azione se i costi che ne derivano sono inferiori all’insieme dei vantaggi ottenuti. Tuttavia, il conflitto di interessi che si verifica in seno al consiglio d’amministrazione e lo scarso interesse economico del singolo azionista fanno sì che le azioni intentate per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società o la restituzione di prestazioni indebitamente versate rimangano una rarità.159 Perciò, le violazioni degli obblighi da parte degli organi vengono troppo spesso commesse impunemente. Per risolvere il problema, la dottrina ha proposto diversi incentivi che incoraggerebbero gli azionisti ad agire nel comune interesse. Questi tentano di accrescere l’interesse economico dell’azionista riducendo le spese o aumentando i vantaggi individuali in caso di esito vittorioso.160
Diritto di promuovere un'azione di prestazione alla società a spese della società medesima - procedura di autorizzazione
La soluzione adottata nell’avamprogetto per facilitare le azioni sociali accorda a una minoranza qualificata di azionisti il diritto di ambire alla promozione di un'azione di prestazione alla società a spese della società medesima. Il nuovo istituto giuridico, disciplinato agli articoli 697j e 697k, consente a un singolo azionista o a un gruppo
158 PETER FORSTMOSER/THOMAS SPRECHER/IAN ANDRI TÖNDURY, Persönliche Haftung nach Schweizer Aktienrecht, Zurigo 2005, pag. 105; ISABELLE CHABLOZ, Actionnaires dans les sociétés cotées: actions légales et gouvernance, Ginevra 2012, pag. 41; HANS- UELI VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurigo 2012, pag. 145; DIETER GERICKE/STEFAN WALLER, art. 756 N 4, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (ed.), Basler Kommentar Obligationenrecht II, quarta edizione, Basilea 2012.
159 Ibid.
160 Cfr. ISABELLE CHABLOZ, Actionnaires dans les sociétés cotées: actions légales et gouvernance, Ginevra 2012, pag. 460 segg.; Hans Caspar von der Crone, Ein Aktienrecht für das 21. Jahrhundert, SWZ 70/1998, pag. 164; HANS-UELI VOGT/MANUEL BASCHUNG, Wie weiter im Aktienrecht nach der Annahme der Volksinitiative «gegen die Abzockerei», GesKR 2013/1, pag. 46.