Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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come ulteriore riferimento, poiché tale valore non rispecchia in modo evidente l’importanza dell’investimento dell’azionista.
Nel definire i valori soglia per le società non quotate in borsa, l’avamprogetto si ispira sostanzialmente al disciplinamento vigente. Un abbassamento al di sotto del 10 per cento dei valori soglia attualmente vigenti, ad esempio per il diritto di proporre una verifica speciale e per il diritto di convocare un’assemblea generale, era già stato contestato nell’ambito della consultazione relativa al disegno 2007.
Per le società quotate in borsa, invece, i valori soglia previsti dal diritto vigente sono risultati eccessivamente elevati. Per una società con un azionariato molto disseminato, ad esempio, lo scoglio del 10 per cento per il diritto di proporre una verifica speciale o a chiedere la convocazione di un’assemblea generale risulta eccessivamente elevato. Così, per le società quotate in borsa, il valore soglia del 10 per cento viene abbassato per tali diritti al 3 per cento. Nella legislazione sulle borse, questo limite è previsto non solo per l’obbligo di dichiarazione (art. 20 cpv. 1 LBVM157), ma anche per il riconoscimento della qualità di parte (art. 33b cpv. 3 LBVM), e pertanto conviene adeguarsi a questo limite.
Un abbassamento del valore soglia, anche per le società non quotate, appare giustificato per quanto riguarda il diritto di far iscrivere oggetti all’ordine del giorno e il diritto di proposta. L’invocazione di questi diritti, diversamente ad esempio dall’evocato diritto a far convocare un’assemblea generale, causa alle società soltanto un dispendio limitato. Perdipiù, per gli azionisti è molto importante poter sottoporre all’assemblea generale le proprie rivendicazioni anche contro il volere del consiglio d’amministrazione. Di conseguenza, il diritto di far iscrivere oggetti all’ordine del giorno e il diritto di proposta non devono essere inaccessibili. Occorre pertanto abbassare la soglia sinora vigente tanto per le società quotate in borsa quanto per quelle non quotate.
Lo scioglimento di una società deve essere preso in considerazione soltanto come ultima ratio. In particolare per le società quotate in borsa, occorre definire una soglia sufficientemente elevata. Tuttavia, non vi sono ragioni che potrebbero giustificare una differenziazione tra società quotate e non quotate. Viene pertanto mantenuta la soglia del 10 per cento.
I valori soglia previsti dall’avamprogetto, alcuni dei quali nuovi, sono dunque i seguenti:
Società non quotate in Società quotate in borsa borsa
Diritto di proporre una 10 % 3 %
verifica speciale (art. 697e)
Diritto di convocazione 10 % 3 %
(art. 699)
Iscrizione di oggetti 2.5 % 0.25 %
all’ordine del giorno
(art. 699a)
157 RS 954.1