Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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di azionisti che intendono promuovere un’azione di responsabilità o di restituzione, di chiedere al giudice di autorizzarli a promuovere l’azione a spese della società. Il giudice autorizza la richiesta se l’azione gli appare fondata. Per scongiurare il rischio di azioni pretestuose, la procedura di autorizzazione è riservata ai soli azionisti o gruppi di azionisti le cui partecipazioni raggiungono le soglie previste per la verifica speciale (cfr. art. 697j cpv. 1 in combinazione con l’art. 697k cpv. 1). Per garantire la sussidiarietà del loro intervento, prima di poter adire il giudice gli azionisti devono inoltre presentare una debita proposta all’assemblea generale (cfr. art. 697j cpv. 1).
Norme processuali sulla ripartizione delle spese
Per quanto riguarda le spese processuali nelle azioni sociali, la situazione161 instauratasi sotto il regime del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008162 (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, è già oggi considerata insufficiente. Il 16 marzo 2012, nell’ambito del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», il Parlamento aveva adottato un nuovo articolo 107 capoverso 1bisCPC163. Secondo tale disposizione, il giudice che respingeva un’azione del diritto societario tendente a far ottenere una prestazione alla società poteva ripartire le spese processuali secondo equità tra la società e l’attore. In seguito all’accettazione dell’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» nella votazione del 3 marzo 2013, la disposizione in questione non è entrata in vigore. Ora il presente avamprogetto la riesuma.
La nuova disposizione contemplata dall’avamprogetto porta un utile complemento alla procedura di autorizzazione prevista agli articoli 697j e 697k. Essa consente al giudice di addossare le spese processuali alla società anche se gli azionisti hanno promosso l’azione sociale di tasca loro, sia che non avessero chiesto l’autorizzazione al giudice, o che la loro richiesta fosse stata respinta.
Di per sé solo, l’articolo 107 capoverso 1bisAP CPC non offrirebbe una soluzione soddisfacente ai problemi che si pongono, vista l’entità delle spese che possono essere addossate agli azionisti. Secondo le vigenti norme di ripartizione delle spese applicabili in procedura civile, gli azionisti sono ancora tenuti, in quanto attori, a prestare in particolare anticipi la cui entità dipende dall’ammontare totale del danno invocato e non dalle possibilità individuali di vincere la causa. Inoltre, in caso di vittoria sopporterebbero il rischio di insolvenza dei soccombenti.
161 Cfr. art. 756 cpv. 2 vCO, secondo cui il giudice ripartisce le spese secondo equità tra l’attore e la società, sempreché non debbano essere addossate al soccombente, se alla luce dello stato di fatto e di diritto l’azionista aveva legittimi motivi per piatire. Questa disposizione è stata abrogata con l’entrata in vigore del CPC.
162 RS 272
163 Boll. Uff. 2012 S 269; BU 2012 N 554.