Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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Rinuncia all’introduzione di un privilegio
Il diritto dell’attore a una parte dell’importo recuperato con la vincita del processo viene talvolta vantato come soluzione dei problemi legati alle azioni sociali164. Un simile privilegio, che equivarrebbe a una distribuzione di dividendi da parte della società a un ristretto numero di azionisti, risulta problematica sia alla luce del principio della parità di trattamento tra azionisti, sia in relazione alle disposizioni sulla tutela del capitale. Oltretutto, una simile distribuzione comporterebbe un doppio risarcimento dell’attore, contraria ai principi applicabili in materia di responsabilità civile. In caso di esito vittorioso, l’azionista sarebbe risarcito due volte: la prima volta direttamente con il pagamento effettuatogli nell’ambito del privilegio riconosciutogli e una seconda volta indirettamente con il pagamento della somma recuperata alla società e con il conseguente aumento di valore delle sue azioni.
La nuova procedura di autorizzazione prevista agli articoli 697j e 697k consente a un azionista o a un gruppo di azionisti di promuovere azione in favore della società sollevando al tempo stesso l’attore dal rischio di dover assumere le spese processuali. Pertanto, non è necessario accordare ulteriormente all’azionista un privilegio su una parte della somma recuperata per indurlo a piatire. Per queste ragioni, l’avamprogetto non prevede un privilegio in tal senso.
Mantenimento del diritto individuale a promuovere azione
Va infine sottolineato che l’avamprogetto non limita il diritto individuale che spetta a ogni azionista di promuvere autonomamente un’azione sociale di adempimento in favore della società. Gli azionisti le cui partecipazioni non raggiungono le soglie necessarie, che hanno rinunciato a chiedere l’autorizzazione ad agire in giudizio a spese della società o la cui richiesta è stata respinta possono comunque intentare un’azione sociale.
1.3.6.9 Estensione e sospensione del termine di perenzione
Il vigente articolo 758 capoverso 2 CO fissa un termine di sei mesi agli azionisti che non hanno approvato la deliberazione di discarico per promuovere l’azione sociale fuori del fallimento. Il discarico deliberato vale solo per i fatti noti (art. 758 cpv. 1 CO), vale a dire per i fatti sui quali l’assemblea generale è stata informata in modo chiaro o che costituivano fatti notori. Esso riguarda del resto soltanto l’azione di risarcimento di cui dispone la società nei confronti dei propri organi fuori del fallimento ed è sprovvisto di effetto se l’azione di responsabilità viene promossa dopo la dichiarazione di fallimento dall’amministrazione del fallimento, da un creditore o da un’azionista (art. 757 CO).
In linea di massima, i fatti che possono fondare un’azione di responsabilità nei confronti degli organi non sono coperti dal discarico, poiché gli azionisti non ne
164 Cfr. parere del Consiglio federale del 13 ott. 2010 sul rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 30 maggio 2010, FF 2011 3169, 3210 seg. nonché il rapporto del Consiglio federale del 3 lug. 2013 sulla tutela collettiva dei diritti in Svizzera (Bericht des Bundesrates vom 3. Juli 2013 zum Kollektiven Rechtsschutz in der Schweiz – Bestandesaufnahme und Handlungsmöglichkeiten, non tradotto in italiano), pag. 50; HANS-UELI VOGT, Aktionärsdemokratie, Zurigo 2012, pag. 147 seg.