Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 53Fedlex · Rapporto esplicativo

duzione di una procedura concordataria pubblica formale. Per esaudire questa richiesta, è stata nominata una commissione consultiva di esperti.171

Il fulcro delle nuove disposizioni del CO sulla procedura di risanamento elaborate dalla commissione di esperti è rappresentato dagli articoli 725 a 725c. Conformemente a quanto richiesto dalle mozioni, lo scopo primario di queste disposizioni consiste nell’attribuire alle imprese e ai loro consigli d’amministrazione obblighi d’intervento più precisi, e in parte nuovi, affinché adottino il più prontamente possibile le opportune misure di risanamento. La soluzione principale consiste nella ridefinizione dei meccanismi di allerta («Frühwarnsysteme»), nei quali gioca un ruolo fondamentale il criterio prospettico del rischio d’insolvenza. Tale rischio fa ora scattare nuovi obblighi d’intervento per il consiglio d’amministrazione, con il parziale concorso dell’ufficio di revisione o dell’assemblea generale. I nuovi obblighi d’intervento non servono solo a far presente al consiglio d’amministrazione la gravità della situazione, ma lo costringono anche a tenere sotto stretta osservazione l’evoluzione della situazione finanziaria dell’impresa e soprattutto, con o senza avvio di una procedura concordataria, ad adottare le necessarie misure di risanamento e a sorvegliarne costantemente l’efficacia.

Benché per l’impresa un’eccedenza dei debiti nel bilancio non escluda necessariamente la continuità di esercizio, non vi è comunque ragione di introdurre delle restrizioni all’obbligo di darne avviso al giudice, prescritto senza eccezione dal diritto vigente. Determinante per l’avviso al giudice rimane dunque il criterio dell’eccedenza dei debiti. Tuttavia, se sono adempiute alcune rigide condizioni, un termine di tolleranza di 90 giorni al massimo consentirà al debitore, se vi sono fondate prospettive di risanamento, di rimandare l’avviso al giudice.

In combinazione con le nuove disposizioni della LEF sul risanamento, i nuovi articoli 725 a 725c introducono per le società in difficoltà finanziarie un sistema flessibile con coinvolgimento progressivo di altri attori (ufficio di revisione, assemblea generale, giudice del concordato). Lo scopo delle nuove disposizioni sulla società anonima non consiste però nel ritardare, rispetto ad oggi, l’avvio della procedura concordataria o l’avviso di eccedenza dei debiti previsti dalla LEF. Al contrario, gli sforzi tesi al risanamento iniziano globalmente più presto e il consiglio d’amministrazione è tenuto a utilizzare prontamente tutti gli strumenti messi a disposizione dal diritto societario e, se del caso, dal diritto sulla procedura concordataria. E in questa luce sarà giudicato anche l’adempimento degli obblighi di diligenza cui soggiace.

Le nuove disposizioni del CO in materia di risanamento proposte dal Consiglio federale sono integrate nel presente avamprogetto e rispetto al diritto vigente pongono maggiormente l’accento su alcuni aspetti nello scongiurare e risolvere le crisi finanziarie aziendali, ossia sulla salvaguardia della liquidità (cfr. art. 725), su una tutela più precoce e più estesa del capitale (cfr. art. 725a) e sul salvataggio dell’impresa nel rispetto degli interessi dei creditori (cfr. art. 725b). Vengono

171 La commissione di esperti, presieduta da MONIQUE JAMETTI (Ufficio federale di giustizia) era così composta: THOMAS BAUER (Basilea), ANDREAS BINDER (Baden/San Gallo), UELI HUBER (Zurigo), VINCENT JEANNERET (Ginevra) e RODRIGO RODRIGUEZ (Ufficio federale di giustizia). Essa si è inoltre avvalsa della consulenza di FLORIAN ZIHLER (Ufficio federale di giustizia).