Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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adeguate di conseguenza anche le disposizioni applicabili in altri ambiti del diritto che fanno riferimento al diritto della società anonima.
Alla luce di questo contesto, nel presente avamprogetto vengono mantenute le disposizioni già previste nel disegno 2007 sia sulla liberazione mediante compensazione di un credito non più coperto dagli attivi in caso di risanamento (cfr. art. 634b cpv. 2 D 2007, ora art. 634a) sia sulle agevolazioni in caso di riduzione e aumento simultanei del capitale azionario (cfr. art. 653p segg. D 2007, ora art. 653p segg.).
1.3.7.2 Mutui nell’ambito del risanamento
Gli esperti si sono dichiarati contrari a prevedere un arretramento in graduatoria o un’integrazione nel capitale proprio dei mutui concessi dagli azionisti o da persone loro vicine per compensare la perdita di capitale proprio. Da un lato, i criteri per distinguere i crediti di questo tipo dagli altri non possono essere definiti in modo chiaro, e dall’altro una simile distinzione non avrebbe conseguenze giuridiche utili. Inoltre, in caso di crisi le persone vicine sono spesso l’unica possibile fonte di finanziamento per l’impresa. Considerato il già elevato rischio di perdita, un ulteriore deterioramento dello statuto giuridico di queste persone a livello di prestiti ostacolerebbe chiaramente il risanamento. In effetti, anche il Tribunale federale ha avuto modo di esporre che il prestito in sostituzione del capitale proprio è un istituto «estraneo al vigente diritto svizzero»,172 che anche i crediti degli azionisti nei confronti della propria SA vanno trattati come capitale di terzi e, salvo abuso di diritto, devono essere corrispondentemente onorati dalla SA.173 L’avamprogetto evita dunque di cambiare questi principi.
Quanto al prestito di risanamento, l’approccio adottato dalle rivedute disposizioni della LEF sulla procedura di risanamento viene attuato con ancor più coerenza. Sinora, soltanto il giudice del concordato o la delegazione dei creditori potevano rendere irrevocabili determinati atti giuridici. L’avamprogetto estende ora l’irrevocabilità anche ad altri impegni contratti durante la moratoria con il consenso del commissario (cfr. art. 285 cpv. 4 AP LEF). Grazie a questo adeguamento, gli atti necessari al risanamento, e segnatamente quelli che riguardano l’assunzione di nuovi prestiti, potranno essere compiuti in modo rapido e senza rischio di contestazioni. L’adeguamento agevola notevolmente anche gli sforzi compiuti per il risanamento nell’ambito della moratoria concordataria. Quanto agli atti giuridici compiuti prima della moratoria, l’avamprogetto non comporta cambiamenti e pertanto essi saranno ancora trattati come previsto dall’attuale giurisprudenza.174
172 Sentenza 5C.226/2005 del 2 mar. 2005, consid. 3.
173 Sentenza 4A_496/2010 del 14 feb. 2011, consid. 2.4. Cfr. sull’argomento nel suo insieme, cfr. JÜRG ROTH, Sanierungsdarlehen, Nachrang – Vorrang – Gleichrang, Basilea 2009.
174 Cfr. fra i tanti SUSAN EMMENEGGER, Das Sanierungsdarlehen, in: Susan Emmenegger (a cura di), Kreditrecht, Basilea 2010, pag. 153 segg., in special modo pag. 169 segg., e OLIVIER HARI, Action révocatoire et prêt d'assainissement font-ils bon ménage?, GesKR 2008/4, pag. 372 segg.