Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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1.3.7.3 Integrazione del differimento del fallimento nelle rivedute disposizioni della LEF sulla moratoria concordataria

L’incorporazione del differimento del fallimento (art. 725a CO) nelle rivedute disposizioni sulla moratoria concordataria era già prevista dal progetto di riforma delle disposizioni della LEF sul risanamento. Tuttavia, il Parlamento ha rinunciato all’espunzione del differimento del fallimento riferendosi ai vantaggi che esso comporta rispetto alla moratoria concordataria. Il differimento del fallimento consente infatti al consiglio d’amministrazione di adempiere il proprio obbligo di avviso e al tempo stesso di dare una sterzata al timone prima che venga formalmente avviata una procedura fallimentare. D’altro canto, il differimento consente, contrariamente alla procedura di moratoria, un «risanamento tacito» (senza pubblicazione) senza scadenze costrittive, quantunque ciò non sia priva di problemi per i creditori. L’avamprogetto integra questi vantaggi del differimento del fallimento nella procedura concordataria e prevede pertanto anche un adeguamento puntuale delle disposizioni della LEF sulla moratoria. Dispone ad esempio che in casi motivati la moratoria provvisoria (anche tacita) potrà ora essere prorogata al massimo di 4 mesi (cfr. art. 293a cpv. 2 AP LEF). Di conseguenza, la moratoria provvisoria potrà ora durare anche otto mesi. Considerata la già illustrata procedura di risanamento specifica prevista nel CO (cfr. art. 725 segg.), questo allentamento delle scadenze consentirebbe di trasferire il differimento del fallimento nelle disposizioni sulla moratoria e di stralciarle dal CO. In definitiva, le imprese avrebbero a disposizione una procedura che in caso di bisogno darebbe loro diversi mesi di tempo per tentare il risanamento in virtù del diritto societario o concordatario, senza dover procedere a pubblicazioni potenzialmente compromettenti ma garantendo comunque la tutela dei creditori.

L’articolo 293c capoverso 2 LEF consente di rinunciare alla pubblicazione della moratoria provvisoria soltanto in casi motivati. Tuttavia, questa disposizione, formulata in modo diverso rispetto al vigente articolo 725a capoverso 3 CO, non significa che la rinuncia alla pubblicazione debba essere ammessa soltanto in via eccezionale, ma soltanto che alla luce della situazione tale rinuncia deve essere giustificata nell’interesse del risanamento della società. La prassi che dovrà essere sviluppata su questo punto dovrà dunque logicamente evitare di inasprire le esigenze per la rinuncia alla pubblicazione rispetto all’attuale prassi sul differimento tacito del fallimento. Nella ponderazione degli interessi occorre anche considerare che la rinuncia alla pubblicazione implica obbligatoriamente la nomina di un commissario che tuteli adeguatamente gli interessi dei creditori.

1.3.7.4 Possibilità di risanamento in altre leggi

La commissione di esperti ha considerato una serie di nuove proposte volte a favorire il risanamento anche al di fuori del CO (in particolare: attenuazione del principio del pegno manuale e revisione delle disposizioni sulla tutela dei creditori in caso di scissione e di trasferimento di patrimonio ai sensi della LFus175). L’esame di proposte di riforma in queste materie esulerebbero però dal contesto materiale e temporale

175 Legge federale del 3 ott. 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus; RS 221.301