Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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del presente avamprogetto. Per prudenza, conviene inoltre attendere dapprima di conoscere l’impatto sul piano pratico delle nuove disposizioni in materia di risanamento già introdotte nella LEF176 e di quelle che saranno introdotte nel CO dal presente avamprogetto.
1.3.8 Soppressione dell’obbligo di consolidamento al valore contabile
In parole molto semplici, il consolidamento al valore contabile consiste nel riprendere le cifre figuranti nella contabilità delle imprese controllate riprendendole con poche modifiche nel conto di gruppo. Tuttavia, non esiste una definizione unica di questo concetto. Nella dottrina e nella prassi esistono dunque opinioni diverse sulla sua utilità. Se si applicano regole di consolidamento rigorose e coerenti, in particolare quelle definite dal Manuale svizzero della revisione contabile,177 si ottiene perlomeno un’immagine delle condizioni economiche di un gruppo che può essere considerata attendibile da terzi178. Vi sono però anche autori che considerano insufficiente questo tipo di consolidamento179. Tutti sono comunque unanimi nel ritenere che il consolidamento al valore contabile è problematico. Comunque sia, per soddisfare le odierne esigenze, i conti di gruppo devono essere stabiliti secondo una norma contabile riconosciuta180.
Nel rapporto del Consiglio federale del 13 dicembre 2013 sui costi della regolamentazione si legge che l’utilità dei consolidamenti al valore contabile è controversa e che questa forma di consolidamento genera costi quantificabili in milioni di franchi. L’avamprogetto opta quindi per un innalzamento dei valori soglia determinanti per l’obbligo di allestimento del conto di gruppo (cfr. art. 963a). Al tempo stesso, sopprime la possibilità di effettuare il consolidamento al valore contabile stabilendo che tutti i conti di gruppo devono essere allestiti secondo una norma contabile riconosciuta (cfr. art. 963b). Questa è anche la via indicata dal Consiglio federale nel menzionato rapporto, il quale stima il potenziale di riduzione dei costi in circa 20 milioni di franchi181.
176 RU 2013 4111
177 Cfr. Handbuch der Wirtschaftsprüfung (Manuale svizzero della revisione contabile), volume «Buchführung und Rechnungslegung», pubblicato dalla Camera fiduciaria, Zurigo 2014, pag. 373 seg. Cfr. anche STEPHAN GLANZ, Die Konzernrechnung, Zurigo 2009, pag. 54 seg.
178 Cfr. RETO EBERLE, Buchwertkonsolidierung – Auslaufmodell oder Normalfall?, ST 2012/11, S. 898 segg.
179 Cfr. MARKUS R. NEUHAUS/JÖRG BLÄTTLER, art. 663g N 11, in: Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Rolf (a cura di), Basler Kommentar Obligationenrecht II, quarta edizione, Basilea 2012.; MARKUS ZENHÄUSERN/PETER BERTSCHINGER, Konzernrechnungslegung, seconda edizione, Zurigo 1995, pag. 150 seg.; STEPHAN GLANZ, Die Konzernrechnung, Zurigo 2009, pag. 24.
180 Ordinanza del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432).
181 Rapporto, pag. 30 (cfr. https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msgid=51395).