Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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1.3.9 Rapporto delle imprese operanti nel settore delle materie prime sui pagamenti a favore degli enti statali
1.3.9.1 In generale
Il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha adottato il rapporto del 16 maggio 2014 in adempimento della raccomandazione 8 del rapporto di base sulle materie prime e del postulato della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) del 29 aprile 2013 (13.3365 Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime)182. In tale rapporto il Consiglio federale raccomanda di introdurre in Svizzera norme di trasparenza ispirate alla normativa dell’UE. Il 26 giugno 2013 l’UE ha adottato la riveduta Direttiva 2013/34/UE (Direttiva contabile). La nuova direttiva è entrata in vigore il 19 luglio 2013 e dovrà essere attuata dagli Stati membri nella legislazione nazionale entro il 19 luglio 2015. Con la nuova Direttiva 2013/50/UE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza, adottata il 22 ottobre 2013, sono intervenute anche modifiche della Direttiva sulla trasparenza (Direttiva 2004/109/CE). Tali modifiche sono entrate in vigore il 26 novembre 2013 e dovranno essere attuate dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 26 novembre 2015. In particolare, le nuove direttive contemplano entrambe disposizioni sulla trasparenza e sulla pubblicazione dei pagamenti effettuati da imprese operanti nel settore delle industrie estrattive a favore degli enti statali.
Anche negli Stati Uniti sono previste disposizioni analoghe nella sezione 1504 del «Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act», adottato il 21 luglio 2010. Tuttavia, la normativa non è ancora stata attuata, poiché il 2 luglio 2013 il tribunale distrettuale del Distretto di Columbia ha accolto un’azione promossa dall’American Petroleum Institute e dalla Camera di commercio degli Stati Uniti contro le disposizioni d’esecuzione della sezione 1504 e invitato la Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti (U.S. Securities and Exchange Commission SEC) a elaborare nuove disposizioni d’esecuzione.
1.3.9.2 Profilo della regolamentazione
Le nuove disposizioni introdotte agli articoli 964a e seguenti rispecchiano la regolamentazione prevista nelle menzionate direttive dell’UE (cfr. cap. 1.3.9.1). Dal punto di vista della sistematica, l’avamprogetto le colloca nel Titolo trentesimosecondo del CO relativo alla contabilità commerciale e alla presentazione dei conti. È inoltre prevista una disposizione penale all’articolo 325bisAP CP. Le norme sulla trasparenza nelle imprese del settore delle materie vengono integrate nel CO, poiché dal punto di vista tematico sono strettamente connesse alle disposizioni sulla presentazione dei conti e possono essere attribuite a tale materia. I pagamenti a favore degli enti statalidevono essere contabilizzati correttamentee con incidenza sul conto economico e soggiacciono pertanto alle disposizioni sulla contablità commerciale e la presentazione dei conti. Se in futuro si vorranno disciplinare altre questioni (e in particolare aspetti di diritto pubblico) concernenti le imprese del settore delle materie prime (prevedendo p. es. un obbligo di autorizzazione), si dovrà però adottare una nuova legge speciale.
182 Il rapporto è disponibile (in tedesco) all’indirizzo seguente: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2014/2014-06-25. html.