Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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Il disciplinamento previsto dall’avamprogetto si applica esclusivamente alle imprese che per legge sono tenute a sottoporre il loro conto annuale a revisione ordinaria e che operano nel settore delle industrie estrattive (produzione di minerali, petrolio e gas naturale, produzione o abbattimento di legname nelle aree forestali primarie). Esso riguarda dunque esclusivamente imprese quotate in borsa e grandi imprese. Per queste imprese, l’avamprogetto istituisce l’obbligo di pubblicare annualmente una relazione scritta sui pagamenti che l’impresa ha effettuato a favore degli enti statali per importi di almeno 120 000 franchi per esercizio annuale. La relazione deve essere pubblicata dall’impresa per via elettronica. L’avamprogetto introduce inoltre l’obbligo di conservare e documentare i rapporti e altri documenti essenziali per almeno dieci anni. Infine, prevede una norma di delega che autorizza il Consiglio federale a estendere l’applicazione degli obblighi di cui agli articoli 964a e seguenti anche alle imprese che commerciano materie prime (cfr. art. 964f). La disposizione penale prevista all’articolo 325bisAP CP punisce le violazioni delle prescrizioni concernenti le relazioni sui pagamenti a favore degli enti statali.

1.3.9.3 Obiettivi della regolamentazione

Nel mondo industrializzato e globalizzato, il fabbisogno di materie prime è molto elevato. Le risorse naturali del pianeta forniscono la base materiale dell’economia. Gran parte delle attività estrattive avviene nei Paesi in via di sviluppo. Spesso nei Paesi di produzione le strutture statali sono carenti e pertanto sussiste un grave rischio che, a causa del malgoverno, della corruzione e quant’altro, i pagamenti effettuati ai governi di questi Paesi in rapporto con l’estrazione e il commercio di materie prime vengano dirottati per scopi abusivi. Nel settore delle materie prime è possibile operare una distinzione tra produzione o estrazione di materie prime da un lato e commercio fisico dall’altro. Generalmente, nel cosiddetto «commercio di transito» praticato ad esempio dalle imprese che hanno sede in Svizzera, le materie prime non attraversano fisicamente il confine svizzero. Nel corso degli ultimi decenni il nostro Paese si è gradualmente imposto come importante centro di scambio internazionale del settore e quindi la responsabilità che porta è altrettanto grande.

Obbligando le imprese con sede in Svizzera operanti nel settore delle materie prime a pubblicare una relazione sui pagamenti effettuati a favore di enti governativi (governi e imprese statali), si fornisce un importante contributo al miglioramento della trasparenza. Gli investitori e le banche che trattano con le imprese del settore delle materie prime possono inoltre essere meglio informati sugli apporti economici e finanziari che queste imprese forniscono ai Paesi di produzione. Sul piano internazionale si evidenza la tendenza a una maggiore trasparenza sui pagamenti effettuati in favore dei governi dalle imprese operanti nel settore delle industrie estrattive. L’adozione delle disposizioni sulla trasparenza in questo settore consentirà di ridurre le pressioni internazionali esercitate sulla Svizzera e i rischi di reputazione incorsi dal nostro Paese.

I pagamenti che devono figurare nella relazione sui pagamenti a favore dei governi sono gli stessi che devono essere dichiarati nell’ambito dell’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI).

In un primo tempo, le disposizioni sulla trasparenza si applicheranno solo alle imprese che estraggono materie prime. Tuttavia, una norma di delega autorizza il Consiglio federale, nell’ambito di un approccio coordinato a livello internazionale, a estendere per via di ordinanza il campo di applicazione degli obblighi istituiti dagli