Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/39: Legge federale sull'ottimizzazzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone · 17 pagine
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4.3.3 Proposte, riserve e necessari chiarimenti
BE e KAMKO chiedono di stabilire le condizioni in cui dovrebbero essere introdotti il divieto di prestare servizi e una sanzione pecuniaria. La questione dovrebbe essere disciplinata a livello giuridico o almeno di regolamentazione, poiché la distinzione sarebbe eliminata con la modifica proposta. SH domanda il chiarimento della questione nell’ambito dell’informativa della SECO «Catalogo delle sanzioni». NE disapprova la rinuncia a una distinzione tra violazioni lievi e gravi. AG e TI giudicano utile la possibilità di scegliere tra il divieto di prestare servizi e la sanzione pecuniaria ovvero l’abolizione della distinzione tra violazioni di lieve e grave entità; questo darebbe all’autorità sanzionante maggiore margine di manovra.
LU e TPK LU appoggiano la proposta, osservando però che essa aumenterà il pericolo di imprese estere provvisoriamente create in Svizzera in relazione alle commesse, oltre a comportare un elevato rischio di abusi che non sarebbe possibile affrontare con le misure collaterali attuali. TAK e TPK SZ fanno osservare che l’esperienza dimostra che maggiori sono le multe, minore è la disponibilità a pagarle.
BL e TPK BL, pur dichiarandosi a favore dell’aumento, osservano che la proposta avrebbe come conseguenza un adeguamento e una limitazione della prassi cantonale basati
sull’attuale versione della LDist e sulla legge cantonale di controllo del mercato del lavoro. BL propone di provare a rinunciare al relativo emendamento. TPK BL ritiene altresì che ciò non sia ragionevole, in quanto il limite massimo della sanzione amministrativa in caso di violazione dell’obbligo di diligenza da parte di un appaltatore primario nella riattribuzione di lavori a un subappaltatore non subirebbe aumenti e in questo modo gli appaltatori primari rimarrebbero impuniti.
Gewerbeverband Basel-Stadt chiede di istituire una base giuridica per sanzionare i prestatori di servizi stranieri, nel caso in cui non versino la cauzione, mediante un divieto di prestazione dei servizi, e afferma che per Basilea si tratterebbe di un elemento importante per rendere la regione più attrattiva.
VD è favorevole alla direzione in cui si muove l’avamprogetto. Tuttavia, in riferimento alla proposta di aumentare il massimale delle sanzioni amministrative, fa notare che c’è il rischio che per via dell’importo le sanzioni acquisiscano un carattere penale. Le relative garanzie procedurali e l’inoltro alle autorità di perseguimento penale rallenterebbero il sanzionamento, compromettendo il rafforzamento delle misure collaterali voluto.
AR esprime perplessità circa l’applicazione di maggiori sanzioni amministrative, avendo l’esperienza dimostrato che, nel caso di sanzioni superiori a 5000 franchi, i tribunali tendono a considerare una sanzione di diritto penale amministrativo invece che una sanzione amministrativa pecuniaria.
usam, UPSA, IHK, Industrieverein Appenzell Ausserrhoden e Solothurner Handelskammer giudicano il quadro sanzionatorio estremamente problematico, in quanto le multe a partire da un certo importo avrebbero carattere amministrativo penale e dovrebbero essere trattate con le rispettive misure di tutela procedurale. Il PLR rileva la centralità di un’esecuzione rapida delle sanzioni, motivo per cui queste ultime dovrebbero essere trattate, come proposto, sul piano amministrativo e non su quello penale amministrativo.
Syna si domanda se l’importo della sanzione non dovrebbe essere ancora maggiore per i grandi progetti con un numero considerevole di dipendenti e a seconda del volume della commessa. gbs ritiene che si possano prendere in considerazione importi anche superiori a 30 000 franchi. FER e UAPG propongono di verificare come procedere nei confronti delle imprese che adottano consapevolmente comportamenti scorretti.