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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

l'articolo 13 e riflette da un lato la buona prassi di fabbricazione e dall'altro le aspettative dei consumatori nei confronti della fabbricazione di derrate alimentari.

I procedimenti tecnologici ammessi e non soggetti ad autorizzazione e le condizioni di applicazione dei procedimenti biologici, chimici o fisici sono regolamentati nell'ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari. Questo vale quindi anche per il trattamento delle derrate alimentari con radiazioni ionizzanti, che in futuro non sarà più soggetto ad autorizzazione. L'obbligo di autorizzazione può essere abolito perché i requisiti riguardanti il trattamento di derrate alimentari con radiazioni ionizzanti viene descritto in dettaglio nella nuova ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari.

Art. 28: Trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di de-

contaminazione superficiale

Mentre l'articolo 27 stabilisce che in linea di principio è ammesso applicare i procedimenti atti a prolungare la conservabilità delle derrate alimentari o ad aumentarne la sicurezza igienicomicrobiologica senza bisogno dell'autorizzazione dell'USAV, l'articolo 28, in via eccezionale rispetto al principio generale, disciplina specificatamente il trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale.

In base a questo concetto il DFI ammette in via generale determinati procedimenti in un'ordinanza (vale a dire nell'ordinanza sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari) (cpv. 1). Per l'autorizzazione dei procedimenti che il DFI non ha elencato è necessario avere l'autorizzazione dell'USAV relativa al caso specifico. L’USAV rilascia l’autorizzazione se, secondo lo stato attuale della scienza, si possono escludere pericoli per la salute. Come per le altre procedure di autorizzazione in materia di diritto sulle derrate alimentari, si rimanda agli articoli 3–7, al fine, tra l'altro, di dare all'USAV la possibilità di subordinare l'autorizzazione alla presentazione di una perizia che attesti che, allo stato attuale della scienza, si possano escludere pericoli per la salute (cpv. 2).

I trattamenti con procedimenti di decontaminazione superficiale delle derrate alimentari di origine animale eseguiti all'estero non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Le relative derrate alimentari devono tuttavia essere conformi alle disposizioni del diritto sulle derrate alimentari, quindi segnatamente alla nuova ordinanza sui contaminanti del DFI.

Per l'immissione sul mercato di derrate alimentari sottoposte a un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di derrate alimentari prima del 15 maggio 1997, che comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura delle derrate alimentari tali da incidere sul loro valore nutritivo, su come sono metabolizzati o sul tenore di sostanze indesiderabili (v. art. 1 cpv. 1 lett. a), è necessaria un'autorizzazione di cui all'articolo 17. In base a tale disposizione non vengono autorizzati procedimenti che possono essere applicati a tutte le derrate alimentari, bensì derrate alimentari che sono state prodotte con detti procedimenti. A questo obbligo di autorizzazione sono soggette anche le derrate alimentari importate.

Sezione 6: Organismi geneticamente modificati

Articoli 29–33

Relativamente al contenuto, gli articoli 29-33 sono stati ripresi senza modifiche dal diritto vigente (v. art. 21–25 dell'ODerr attuale). A tale proposito non ci sono modifiche neanche con la nuova legge sulle derrate alimentari.