Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Sezione 7: Derrate alimentari provenienti da animali da laboratorio

Articolo 34: Derrate alimentari provenienti da animali da laboratorio

L'ordinanza del DFI sui residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per l'alimentazione animale nelle derrate alimentari di origine animale disciplina soltanto i residui di medicinali veterinari omologati. L'ordinanza non si applica, esplicitamente, alle derrate alimentari che provengono da animali a cui, nel corso di esperimenti clinici, sono state somministrate sostanze farmacologicamente attive non omologate. Per evitare che tali derrate alimentari possano mettere in pericolo la salute dei consumatori, la loro immissione sul mercato è consentita solo se esse sono state preventivamente autorizzate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). La procedura di autorizzazione si basa sui principi generali di cui agli articoli 3–7.

Sezione 8: Caratterizzazione e pubblicità

Articolo 35: Derrate alimentari preimballate

Il capoverso 1 stabilisce quali indicazioni si devono apporre obbligatoriamente sulle derrate alimentari preimballate. A tale proposito la nuova legge sulle derrate alimentari menziona per le derrate alimentari preimballate solo il Paese di produzione, la denominazione specifica e gli ingredienti. Tuttavia, il Consiglio federale ha ottenuto dal Parlamento la competenza per prescrivere ulteriori indicazioni e se ne avvale con questo capoverso.

Rispetto al diritto vigente la novità è costituita dal fatto che, a livello di ordinanza del Consiglio federale, l'indicazione dell'origine viene suddivisa in indicazione del Paese di produzione e indicazione della provenienza degli ingredienti che caratterizzano la derrata alimentare. A questa suddivisione si è giunti in seguito agli ampi dibattimenti svoltisi in Parlamento su questi argomenti, i quali hanno mostrato che la questione dell'indicazione del Paese di produzione e della provenienza hanno una notevole importanza politica.

Un'altra novità contenuta nell'elenco delle indicazioni obbligatorie a livello di ordinanza del Consiglio federale è l'indicazione della dichiarazione del valore nutritivo. Tale indicazione non è più facoltativa bensì diventa in linea di principio obbligatoria, come avviene nel diritto UE10. L'allegato 10 OID riporta le eccezioni. Sono esplicitamente escluse, tra l'altro, le derrate alimentari che il produttore fornisce in piccole quantità direttamente ai consumatori o a piccole strutture locali di vendita al dettaglio, le quali a loro volta forniscono i prodotti direttamente ai consumatori. Anche questa eccezione è conforme al diritto UE11.

Viene mantenuto il principio in base al quale le indicazioni devono essere apposte in un punto ben visibile e con caratteri facilmente leggibili e indelebili (cpv. 2).

Quanto sopra vale anche per la lingua nella quale devono essere redatte le indicazioni. Anche in futuro sarà sufficiente l'indicazione in una lingua ufficiale. In casi eccezionali le indicazioni possono essere redatte in una lingua diversa dalle lingue ufficiali soltanto se con ciò i consumatori sono informati sulla derrata alimentare in modo sufficiente e inequivocabile. La novità è invece costituita dal fatto che in futuro le avvertenze devono essere redatte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui si immette sul mercato la derrata alimentare. In questo modo la regolamentazione della lingua delle avvertenze in materia di diritto sulle derrate alimentari viene armonizzata con quella della LOTC (cpv. 3).

10 Art. 9 par. 1 lett. l del regolamento (UE) n. 1169/2011.

11 V. allegato 9 dell'ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID) e allegato V del regolamento (UE) n. 1169/2011.