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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
- Nel diritto attuale non era chiaro se nel caso di una derrata alimentare a base di carne di animali di cui all'articolo 2 lettere a e d dell'Ordinanza del DFI del 23 novembre 200512 sulle derrate alimentari di origine animale nonché a base di preparati di carne e prodotti a base di detta carne si dovesse indicare il Paese di produzione della derrata alimentare o la provenienza della carne. Per ottenere sicurezza del diritto su questo punto, in futuro si deve distinguere tra derrate alimentari composte e derrate alimentari non composte.
- Nel caso delle derrate alimentare non composte vendute sfuse si deve in ogni caso menzionare per scritto il Paese di produzione dell'animale utilizzato per la produzione della derrata alimentare. Tale indicazione è disciplinata dagli articoli 15 e 17 OID. Il Paese di produzione va indicato anche nel caso della carne macinata che viene fornita come tale ai consumatori. L'origine della carne utilizzata per ottenere carne macinata va indicata solo se il Paese non corrisponde al Paese di produzione (art. 17 cpv. 4 OID).
- Nel caso di una derrata alimentare composta, la provenienza dell'animale utilizzato per la produzione della derrata alimentare va indicata se tale indicazione è obbligatoria anche in base all'OID. Si applica l'articolo 16 OID.
- In futuro nel caso del pesce si dovrà indicare per scritto il Paese di produzione o la zona di pesca anche nel caso della vendita sfusa. Tale obbligo di dichiarazione costituisce una novità ed è basata sulla mozione 12.4026 Schelbert - Stessi obblighi di dichiarazione per carne e pesce, che è stata approvata dal Parlamento. Obbligo di dichiarazione per il pesce.
- Costituisce una novità il fatto di dover menzionare per scritto nella vendita sfusa anche le derrate alimentari o gli ingredienti potenzialmente allergenici.
- Non ci sono modifiche relativamente all'obbligo di apporre un'avvertenza se la derrata alimentare è stata prodotta applicando tecniche di modificazione genetica o irradiazione. Tale obbligo di dichiarazione è stato ora esteso a tutti i procedimenti tecnologici particolari.
Per quanto riguarda la dichiarazione, il DFI ha la competenza per disciplinare in dettaglio tutte le informazioni da fornire per scritto nel caso della vendita sfusa. Inoltre, può stabilire che per la carne e il pesce siano necessarie ulteriori informazioni scritte (cpv. 4).
Articolo 39: Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati
Questa disposizione si basa sull'articolo 28 dell'ODerr in vigore. Insieme alle derrate alimentari si devono fornire anche le informazioni che consentono di caratterizzare correttamente la derrata alimentare per quanto riguarda l'indicazione ai consumatori o, nel caso del commercio online, di fornire le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 42. Tali informazioni possono essere fornite anche su documenti commerciali, in formato elettronico o in altro modo.
Articolo 40: Limitazioni della pubblicità degli alimenti per lattanti
Questa disposizione è identica a quanto disposto dall'articolo 11a dell'ODerr attuale.