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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Sezione 9: Consegna di bevande alcoliche

Articolo 41

L'articolo 41 corrisponde all'articolo 11 dell'ODerr attuale. Quando entrerà in vigore la nuova legge sull'alcol, che attualmente è in fase di dibattimento parlamentare, la questione relativa alle limitazioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche non sarà più disciplinata nella legislazione sulle derrate alimentari bensì in quella sull'alcol.

Sezione 10: Derrate alimentari offerte tramite l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza

Articolo 42

Questa disposizione è basata sull'articolo 14 del regolamento (CE) 1169/2011. Alla luce del fatto che attualmente le derrate alimentari spesso non vengono più offerte solo nei negozi, bensì via Internet, nelle pubblicità televisive ecc., non è più sufficiente disciplinare soltanto le relative informazioni presenti sull'imballaggio. I consumatori che acquistano derrate alimentari mediante i canali della tecnologia di comunicazione a distanza devono essere informati e protetti esattamente come quelli che comprano le derrate alimentari nei negozi. In tale contesto è importante che i consumatori abbiano accesso alle informazioni pertinenti prima di concludere il contratto. Le informazioni devono quindi essere disponibili prima che i consumatori presentino la loro offerta al commerciante (cpv. 1).

Per motivi di praticità, sono esclusi da questo principio solo le derrate alimentari offerte in vendita in distributori automatici o in impianti automatizzati (cpv. 2).

Alle derrate alimentari fornite si applicano inoltre gli articoli 35 e 38, a seconda che vengano offerte in vendita sfuse o preimballate.

Capitolo 3: Oggetti d'uso

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 43: Divieto

La disposizione in base alla quale gli oggetti d'uso devono «essere sicuri» si trova nell'articolo 15 della nuova legge sulle derrate alimentari. A livello di ordinanza non è necessario ripetere questo concetto. La terminologia utilizzata nella nuova legge sulle derrate alimentari corrisponde a quella della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 200113, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (cfr. art. 2 lett. b di detta Direttiva). Il testo attuale «nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto» viene sostituito in detta Direttiva con «in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili». Obiettivo di questa armonizzazione

con la Direttiva 2001/95/CE è garantire in Svizzera lo stesso livello di protezione che viene garantito nella UE.

Nell'articolo 43 viene comunque specificato che sono vietati gli oggetti d'uso che potrebbero verosimilmente essere confusi con derrate alimentari, soprattutto dai bambini. Se i bambini li ingoiano, le conseguenze potrebbero essere fatali. Questa disposizione costituisce una precisazione dell'articolo 19 capoverso 2 della nuova legge sulle derrate alimentari.

13 GU L 011 del 15.1.2002, pag. 4.