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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Anche con il nuovo diritto il DFI mantiene la competenza di definire le modalità dettagliate delle indicazioni prescritte al capoverso 1 e le modalità di presentazione autorizzate (cpv. 4).
Inoltre, il DFI può prevedere deroghe all'obbligo di indicazione per determinati gruppi di derrate alimentari. Ad esempio, anche nella UE determinate derrate alimentari come il formaggio o l'acqua da tavola con aggiunta di anidride carbonica sono escluse dall'obbligo di indicare un elenco degli ingredienti. Infine, il DFI deve poter prescrivere che le derrate alimentari debbano essere caratterizzate con indicazioni supplementari (cpv. 5).
Articolo 36: Derrate alimentari geneticamente modificate
In base al diritto vigente la caratterizzazione delle derrate alimentari geneticamente modificate è interamente disciplinata a livello dipartimentale. Alla luce della rilevanza politica di questo argomento e di un confronto trasversale con altre disposizioni sulla caratterizzazione in campo agricolo (p. es. i prodotti biologici, le denominazioni di origine e di provenienza protette, le designazioni «montagna» e «alpe»), tale livello sembra inadeguato.
Attualmente i principi della caratterizzazione delle derrate alimentari OGM nonché la possibilità di apporre un'indicazione particolare se in caso di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici si è completamente rinunciato all’utilizzo della tecnologia genetica sono disciplinati a livello di ordinanza del Consiglio federale. Al Dipartimento viene delegata solo la competenza sulla regolamentazioni dei dettagli della caratterizzazione.
Dal punto di vista dei contenuti non ci sono modifiche sulla caratterizzazione delle derrate alimentari geneticamente modificate.
Articolo 37: Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Questa disposizione conferisce al DFI anche la competenza per disciplinare in dettaglio le indicazioni nutrizionali e sulla salute che possono essere utilizzate (cpv. 1). È previsto di inserirle dell'OID.
In singoli casi le indicazioni sulla salute non menzionate in questa disposizione potranno essere autorizzate dall'USAV (cpv. 2). Tale possibilità consente di continuare a commercializzare adeguatamente i prodotti innovativi entro un congruo termine senza dover aspettare la modifica dell'OID.
Una novità consiste nella possibilità di richiedere nella domanda di autorizzazione che per cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione le informazioni e i dati scientifici forniti non possano essere utilizzati da un altro richiedente senza l'approvazione da parte del titolare dell'autorizzazione (cpv. 3). Questo a condizione che il richiedente ne faccia relativa richiesta all'USAV e che al momento della presentazione della domanda abbia il diritto esclusivo di utilizzo dei dati. Un ulteriore presupposto per l'accoglimento di tale domanda è il fatto che l'indicazione sulla salute non sarebbe stata autorizzata senza la presentazione di detti dati.
Articolo 38: Derrate alimentari consegnate sfuse
Non ci sono modifiche relativamente al principio in base al quale l'informazione sulle derrate alimentari offerte sfuse e su quelle proposte in aziende di ristorazione collettiva deve avvenire nello stesso modo di quella sulle derrate alimentari preimballate. Anche in futuro sarà possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l’informazione dei consumatori sia garantita in altro modo (cpv. 1).
Le informazioni che devono essere menzionate in ogni caso per scritto sono state modificate come segue (cpv. 2):