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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo

Questo allegato corrisponde letteralmente all’allegato 1 dell’attuale OCDerr, ad eccezione dell’adeguamento del rimando all’articolo 11 capoverso 9 (nel diritto vigente art. 8 cpv. 7 OCDerr).

Allegato 6 Indicazione quantitativa degli ingredienti

In questo allegato vengono riportate le eccezioni relative alla norma QUID (art. 12) e viene stabilito in dettaglio come devono essere presentate le indicazioni. Finora tali disposizioni erano contenute negli articoli 9 e 10 dell’OCDerr vigente.

Allegato 7 Data di conservabilità minima, data di consumo e data di congelamento

L’allegato 7 contiene i particolari riguardanti l’indicazione della data. Non vi sono modifiche rispetto al diritto vigente. È stato introdotto l’obbligo di indicare la data del congelamento, se del caso con la relativa dicitura.

Allegato 8 Zone di pesca FAO

L’allegato 8 contiene le zone di pesca che devono essere indicate al posto del Paese di produzione per i prodotti della pesca catturati in alto mare. Tale elenco corrisponde alle zone di pesca FAO (cfr. anche http://fischbestaende.portal-fischerei.de/faofanggebiete/).

Allegato 9 Quantità di riferimento

La parte A contiene le quantità di riferimento per il consumo giornaliero di vitamine e sali minerali per gli adulti: al punto 1 vengono elencati i valori nutritivi di riferimento (nutrient reference values – NRV) per le vitamine e i sali minerali e al punto 2 vengono definite le quantità significative. La parte B contiene le quantità di riferimento per il consumo di

sostanze energetiche e determinate sostanze nutritive diverse dalle vitamine e dai sali minerali (adulti). Oltre all’energia, vengono indicate anche le quantità di riferimento per i grassi totali, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Si tratta esclusivamente di valori di riferimento ai fini dell’etichettatura, che corrispondono solo in parte alle esigenze effettive della popolazione adulta.

Allegato 10 Derrate alimentari alle quali non si applica la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo

L’allegato 10 definisce le derrate alimentari che non necessitano di una dichiarazione del valore nutritivo, ossia alimenti non trasformati, prodotti costituiti ad es. da un unico

ingrediente (miele) o derrate utilizzate solo in quantità ridotte e il cui contenuto energetico è trascurabile (ad es. erbe, spezie, gomme da masticare, ecc.). A queste si aggiungono le derrate alimentari in confezioni di dimensioni ridotte e quelle fornite in piccole quantità direttamente dal fabbricante ai consumatori o a strutture locali di vendita al dettaglio. Tra queste ultime rientrano gli alimenti venduti in azienda o nei mercati locali nonché i pasticcini o i panini dei panifici. La dichiarazione del valore nutritivo non è necessaria inoltre per le bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume, gli integratori alimentari e le acque minerali e naturali.

Allegato 11 Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico

Questo allegato corrisponde all’allegato 4 dell’OCDerr vigente.

Allegato 12 Espressione e presentazione della dichiarazione del valore nutritivo