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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 137Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Commenti
concernenti l’ordinanza sulle bevande
I. Contesto
La nuova ordinanza riunisce tre attuali ordinanze del DFI in materia, ossia l’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110), l’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (RS 817.022.111) e le disposizioni contenute nell’ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale (RS 817.022.102), eccetto la sezione 2 relativa all’acqua potabile.
I commenti del presente documento riguardano principalmente le bevande le cui definizioni o i cui requisiti hanno subito modifiche. In questo contesto è importante sottolineare che i requisiti della maggior parte di queste derrate alimentari non sono stati modificati e pertanto non sono oggetto dei commenti.
Questa nuova ordinanza verticale disciplina quindi la maggior parte delle derrate alimentari che, indipendentemente dal tenore di alcol, dopo la loro preparazione o il loro utilizzo abituale si presentano in stato liquido e vengono bevute, eccetto l’acqua potabile.
Tuttavia va rilevato che, con l’abbandono del principio positivo, non è più obbligatorio descrivere sistematicamente le derrate alimentari che sono commercializzate in Svizzera. Di conseguenza diverse definizioni di bevande che non prevedevano requisiti particolari sono state abolite dalla nuova ordinanza, in particolare quelle riguardanti l’acqua minerale artificiale e la polvere per la preparazione di acqua minerale artificiale, l’acqua gasata e la polvere per la preparazione di acqua gasata, il sidro diluito, le bevande a base di sidro o di vini di frutta nonché la categoria delle «altre bevande alcoliche».
Contrariamente all’attuale ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche, il presente testo non contiene i prodotti che non sono commercializzati principalmente come bevande (ad es. lo sciroppo d’acero).
Inoltre, come nella legislazione attuale, il testo proposto stabilisce i requisiti per le materie prime e i prodotti intermedi, come le foglie di tè o il caffè grezzo, in virtù del legame diretto tra questi prodotti e le bevande in questione.
II. Commenti alle disposizioni
Titolo 1: Disposizioni generali (art. 1-3)
Il campo di applicazione dell’ordinanza comprende le derrate alimentari liquide, incluse le bevande alcoliche, eccetto l’acqua potabile.