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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 136Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 5 Decisioni di portata generale per le derrate alimentari tradizionali
L’autorizzazione per le derrate alimentari tradizionali è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale. L’autorizzazione può quindi essere utilizzata non soltanto dal richiedente, ma anche da chiunque intenda immettere sul mercato la derrata alimentare in questione.
Affinché tutti gli operatori del mercato interessati possano effettivamente beneficiare delle decisioni di portata generale, occorre indicare la totalità degli elementi richiesti per
un’immissione sul mercato sicura, ovvero una descrizione sufficientemente precisa della derrata alimentare tradizionale e le eventuali condizioni d’uso necessarie.
Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale e comunicati separatamente alle autorità di esecuzione cantonali.
Sezione 4: Nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione
Art. 6
Come ricordato in precedenza, il diritto vigente consente già la commercializzazione in Svizzera di alcune derrate e ingredienti alimentari autorizzati nell’UE come derrate alimentari di nuovo tipo (vedi p. es. art. 5b e seguenti dell’ordinanza concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti; RS 817.022.105) Poiché questi prodotti rientrano nella definizione di nuovi tipi di derrate alimentari, tali disposizioni saranno stralciate dalle rispettive ordinanze. Per consentire anche in futuro la loro commercializzazione in Svizzera senza autorizzazione, essi figurano nell’allegato della presente ordinanza.
È anche contemplata la possibilità di aggiungere all’allegato ulteriori prodotti che all’estero hanno superato una procedura di autorizzazione. Gli standard in termini di tutela della salute e protezione dall’inganno devono corrispondere a quelli previsti dalla procedura svizzera.
L’aggiornamento dell’allegato compete all’USAV.
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 7
L’ordinanza entrerà in vigore congiuntamente alla legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari, la nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso nonché le altre ordinanze dipartimentali che si basano su quest’ultima.
011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.300110 4/4