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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 138Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 2 cpv. 2
Questo articolo stabilisce le bevande alle quali può essere aggiunto diossido di carbonio (acido carbonico o anidride carbonica); tale aggiunta va considerata come un ingrediente avente la funzione di rendere frizzante il prodotto. L’aggiunta di anidride carbonica avente la funzione di additivo è ammessa per tutte le derrate alimentari, ma in tal caso, oltre al nome, nella dichiarazione deve figurare il tipo di additivo.
Titolo 2: Acqua minerale e acqua sorgiva (artt. 4-15)
I requisiti delle direttive 2003/40/CE1 e 2009/54/CE2 nonché del regolamento (UE) n. 115/20103 della Commissione europea relativi all’utilizzazione dell’acqua minerale e dell’acqua sorgiva sono stati recepiti nei capitoli 1 e 2, riprendendo tutti gli aspetti che possono essere pertinenti per la Svizzera. Tuttavia i valori massimi dei parametri chimici, fisici e microbiologici continueranno a essere disciplinati nelle corrispondenti ordinanze orizzontali.
Art. 6 cpv. 2
È essenziale che le autorità di esecuzione abbiano una panoramica delle imprese che commercializzano acqua minerale naturale, al fine di emettere su richiesta un elenco delle acque minerali riconosciute in Svizzera. Tale elenco potrebbe essere messo a disposizione delle autorità europee per beneficiare di un’esportazione agevolata di questi prodotti.
Art. 12
Ai fini di questa ordinanza, l’acqua sorgiva presenta una definizione non conforme a quella idrogeologica abituale. Dal 1989 questa denominazione specifica è riconosciuta a livello europeo per consentire l’immissione in commercio di acque imbottigliate provenienti da sorgenti diverse sotto la stessa denominazione commerciale. L’acqua sorgiva è definita come derrata alimentare per evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di commercio.
Si differenzia dall’acqua minerale naturale principalmente per il fatto che non è necessario presentare alle autorità di sorveglianza un dossier contenente le proprietà della sorgente.
Titoli 3-5: Bevande analcoliche (art. 16-60)
Questi titoli disciplinano le bevande analcoliche attualmente regolamentate nell’ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche. Nonostante si tratti essenzialmente di un raggruppamento di determinate disposizioni, sono state apportate anche alcune modifiche materiali, in particolare per quanto riguarda il tenore minimo di mirtilli giganti americani/mirtilli rossi nel
1 Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive; GU L 126 del 22.05.2003, pag. 34.
2 Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; GU L 164 del 26.06.2009, pag. 45.
3 Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente; GU L 37 del 10.02.2010, pag. 13.