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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 139Fedlex · Rapporto esplicativo
nettare, l’aggiunta di chinino quale aroma nelle gazose e l’aggiunta di microorganismi viventi nelle bevande aromatizzate.
Le disposizioni relative al succo di frutta e al nettare di frutta sono state riprese dal diritto europeo. Le ultime modifiche apportate dall’UE alle disposizioni pertinenti nella direttiva 2012/12/UE4 sono già state recepite nel diritto svizzero in occasione dell’ultima revisione dell’ordinanza. Una delle modifiche materiali previste nella presente revisione riguarda il tenore minimo di Mirtilli giganti americani/mirtilli rossi nel nettare.
Il tenore minimo di succo di frutta o di purea di frutta nel nettare di Mirtilli giganti americani, Vaccinium macrocarpon Aiton, e mirtillo palustre, Vaccinium oxycoccos L.) e nel nettare di mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.) pone problemi da diversi anni, poiché le pertinenti disposizioni dell’UE non contengono le denominazioni scientifiche, con la conseguenza che le specie di Vaccinium, le cui denominazioni comuni sono oggetto di confusione, sono interpretate in modo diverso a seconda delle regioni linguistiche.
Per chiarire le disposizioni riguardanti il tenore minimo di succo o di purea di Mirtilli giganti americani e mirtilli rossi nel nettare, al fine di garantire la certezza del diritto, d’ora in avanti sarà indicata la denominazione scientifica delle diverse specie di Vaccinium. Inoltre gli ossicocchi e i mirtilli rossi sono considerati insieme e il tenore minimo di queste due specie di frutti nel nettare è del 25%, riferito al più basso dei due tenori di frutta.
In seguito a una modifica materiale nel titolo 4, le bevande aromatizzate possono contenere culture batteriche vive, purché siano rispettati i requisiti specifici stabiliti.
D’ora in avanti le gazose (bevande rinfrescanti), come le altre bevande pronte al consumo, le bevande energetiche e le bevande di soia e di cereali, sono menzionate nella categoria delle bevande pronte (capitolo 4). Tuttavia questa categoria non comprende le bevande a base di ingredienti quali caffè, succedanei del caffè, tè, mate e tè di erbe e di frutti, che sono disciplinate nel titolo 5.
Il raggruppamento in un’unica categoria delle disposizioni sulle bevande contenenti caffeina, come le gazose con caffeina e le bevande energetiche, è volto principalmente a ridurre le disposizioni del diritto vigente concernenti le indicazioni supplementari sul tenore di caffeina.
La definizione di guaranà viene abolita poiché da un lato non è più necessaria, in virtù dell’abbandono del principio positivo, e dall’altro si tratta di un ingrediente ben noto che soddisfa tutte le norme di qualità ed è utilizzato da decenni come ingrediente in diverse categorie di derrate alimentari per aumentarne il tenore di caffeina.
La direttiva dell’UE 2002/67/CE5 relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 1169/20116, il quale menziona il chinino nell’allegato VII parte D numero 3 come ingrediente
4 Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana; GU L 115 del 27.04.2012, pag. 1.
5 Direttiva 2002/67/CE relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; GU L 191 del 19.07.2002, pag. 20.
6 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.