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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 140Fedlex · Rapporto esplicativo
destinato a essere utilizzato come aroma. Pertanto la caratterizzazione del chinino non sarà più sottoposta all’ordinanza sulle bevande, bensì alle disposizioni riguardanti la denominazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti della nuova ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimentari.
Titolo 6: Bevande alcoliche e bevande analoghe analcoliche (artt. 61-160)
Questo titolo riguarda le bevande alcoliche, attualmente disciplinate nell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche, e le bevande analoghe analcoliche. Alcune definizioni del diritto vigente non sono state riprese nella nuova ordinanza. Oggigiorno l’abolizione del principio positivo, il divieto di creare barriere tecniche e i requisiti riguardanti la caratterizzazione non giustificano più la presenza sistematica di una definizione per ogni denominazione specifica.
A livello di caratterizzazione delle bevande alcoliche, l’Unione Europea non ha ancora stabilito requisiti armonizzati per la dichiarazione degli ingredienti. Pertanto non è possibile rendere obbligatoria tale dichiarazione senza creare una barriera tecnica incompatibile con il principio «Cassis de Dijon».
Capitolo 2: Birra e birra analcolica
Questo capitolo, che non era stato sottoposto a revisione da numerosi anni, è stato interamente aggiornato. Si tratta di un prodotto non armonizzato nell’ambito dell’UE. Di conseguenza nei diversi Paesi dell’UE circolano definizioni contraddittorie. È uno dei motivi per cui i requisiti riguardanti questa categoria di prodotti sono minimi e consentono in particolare di prendere in considerazione sia le birre tradizionali sia quelle aromatizzate, per evitare di dover autorizzare qualsiasi specialità importata o prodotta in Svizzera secondo il principio «Cassis de Dijon».
Capitoli 3-6: Vino, vino spumante, bevande analoghe analcoliche e bevande a base di vino
Le categorie del vino, dei vini spumanti e delle bevande a base di vino sono già state armonizzate in base all’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Sono state apportate piccole modifiche volte soprattutto ad aggiornare i requisiti esaustivi, in particolare il lungo elenco di procedimenti enologici riconosciuti che figurano nella regolamentazione europea7. Va rilevato che tale elenco ora include anche gli additivi ammessi durante la produzione dei vini. La possibilità di ricevere un’autorizzazione per un nuovo procedimento enologico è stata abolita. Gli altri capitoli dedicati alle diverse categorie di bevande alcoliche non disciplinano i requisiti relativi agli additivi.
Vanno inoltre rilevate due novità che rivestono particolare importanza per quanto riguarda la caratterizzazione. D’ora in avanti non sarà più possibile menzionare i termini castello, cantina o tenuta nella ragione sociale indicata (art. 75) se non soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato 1 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino, RS 916.140). Oggigiorno l’etichetta di numerose bottiglie reca questo genere di indicazione, nonostante non rifletta la realtà, ingannando così
7 Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; GU L del 24.07.2009, pag. 1.