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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 142Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento
relativo all’ordinanza del DFI sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e a entrare a contatto con il corpo umano
I. Situazione iniziale
La revisione della legge sulle derrate alimentari adottata dal Parlamento federale in giugno 2014 consente di legiferare sia in materia di acqua potabile, considerata la principale derrata alimentare, sia in materia di acqua per piscine o docce, considerate ormai oggetti d’uso (art. 5 lett. i della legge sulle derrate alimentari rivista). L’acqua che entra a contatto con l’essere umano può creare particolari problemi che esigono la predisposizione di requisiti sanitari specifici per risolverli.
La revisione in corso ha l’obiettivo di rendere la legislazione svizzera in materia di acqua potabile pienamente compatibile con quella dell’Unione Europea. Oltre ad alcuni capitoli già descritti nella precedente ordinanza sull’acqua potabile, sull’acqua sorgiva e sull’acqua minerale, è stato altresì deciso di completare le definizioni e i requisiti citando negli allegati i valori massimi riguardanti i parametri microbiologici, chimici e fisici.
Nonostante questa volontà di descrivere nella stessa ordinanza tutte le condizioni che disciplinano nello specifico l’acqua potabile, è importante ricordare che le basi legali delle ordinanze orizzontali in materia di derrate alimentari, quali ad esempio il principio HACCP o il controllo autonomo, restano vincolanti anche per l’acqua potabile
In Svizzera, la frequenza dei controlli da effettuare si basa su un’analisi di rischio e sarebbe contraddittorio riprendere le tabelle B1 e B2 dell’allegato II della direttiva europea 98/83/CE1 basate sulla dimensione dei distributori di acqua.
Per le acque che «entrano a contatto con l’essere umano», le riflessioni sono state basate sulle norme tecniche in vigore e sulle legislazioni cantonali pertinenti. Il settore delle piscine è attualmente regolamentato dalle vigenti legislazioni cantonali e norme tecniche. Con l’entrata in vigore della legge rivista, è indispensabile stabilire requisiti qualitativi comuni per l’acqua dei diversi tipi di piscine e vasche idromassaggio validi per tutto il paese.
Contrariamente alle procedure di disinfezione, i mezzi di disinfezione sono disciplinati in base alla legislazione relativa ai prodotti chimici, segnatamente l’ordinanza del 18 maggio 20052 sui
1GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
2 RS 813.12
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