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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 141Fedlex · Rapporto esplicativo
il consumatore in merito all’origine del prodotto. Inoltre alcuni produttori, in particolare di vino spumante, importano vino o uva esteri e li sottopongono a un’ultima trasformazione (ad es. una seconda fermentazione) per apporre l’indicazione «Paese di produzione Svizzera». D’ora in avanti se il Paese di produzione del prodotto finale è diverso dall’origine delle uve e dei vini dai quali è ottenuto, dovrà essere indicato in modo da fare emergere tale differenza, menzionando l’origine del vino o dell’uva utilizzati oppure segnalando che provengono da Paesi diversi (art. 76).
Il termine Schiller sarà definito nell’Ordinanza sul vino, la quale sarà anche completata da nuovi termini viticoli (tenuta e cantina).
Capitolo 10: Bevande spiritose
La categoria delle bevande spiritose è già stata armonizzata in base all’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Sono state apportate piccole modifiche volte soprattutto ad aggiornare i requisiti esaustivi, in particolare tutte le definizioni che sono oggetto di aggiornamenti regolari, ossia principalmente quelle contenute nel regolamento europeo CE/110/20088.
Titolo 7: Modifica degli allegati (art. 161)
L’elenco degli allegati presenta una maggiore coerenza rispetto a quello contenuto nelle ordinanze vigenti. Per analogia con le direttive europee, sono stati integrati nella presente ordinanza tutti gli aspetti legati ai procedimenti enologici (compresi gli additivi).
Come nel diritto vigente, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV è incaricato di adeguare regolarmente gli allegati all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e alle legislazioni dei principali partner commerciali della Svizzera.
Titolo 8: Disposizioni finali: disposizione transitoria ed entrata in vigore (artt. 162-164)
Per l’intero pacchetto di revisioni le disposizioni transitorie sono stabilite nell’articolo 90 ODerr. Le bevande potranno essere importate, fabbricate e caratterizzate ai sensi del diritto anteriore per un anno dall’entrata in vigore della nuova ordinanza. Inoltre potranno essere vendute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
L’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista contemporaneamente a quella della legge sulle derrate alimentari.
8 Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; GU L 39 del 13.02.2008, pag. 16.