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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 143Fedlex · Rapporto esplicativo

biocidi. A tal proposito, si è ritenuto necessario stabilire le concentrazioni massime per i residui generati dai trattamenti di disinfezione riconosciuti di queste acque.

L’insorgenza di casi di legionellosi, che vengono riferiti all’UFSP con frequenza sempre maggiore in questi ultimi anni, ci induce a proporre valori massimi per questo genere di microorganismi nell’acqua per docce e piscine, consapevoli del fatto che i batteri della specie Legionella pneumofila sono pericolosi quando inalati.

I requisiti specifici delle acque degli «stabilimenti balneari ammessi» (Heilbäder) non vengono considerati in questa ordinanza, giacché tali stabilimenti sono riconosciuti in base all’articolo 40 della legge sull’assicurazione malattie3.

La valutazione della qualità delle acque balneabili di laghi e fiumi non rientra nell’ambito di competenza della presente ordinanza, poiché le basi legali che disciplinano questo ambito sono contenute nella legge sulla protezione delle acque4, segnatamente l’articolo 57, nonché nella legge sulle epidemie5, articolo 21. Nel 2013 è stata pubblicata congiuntamente dall’UFAM e dall’UFSP una raccomandazione relativa alla valutazione di questi luoghi di balneazione6.

La revisione del capitolo «acqua potabile» è conforme alla direttiva del Consiglio 98/83/CE.

Le definizioni e i requisiti inerenti alle piscine sono basati principalmente sulla norma SIA 385/9 relativa a «l’acqua e gli impianti di rigenerazione dell’acqua nelle piscine pubbliche», nonché sulle ordinanze relative alle acque di balneazione dei cantoni.

II. Commenti per articolo

Sezione 1: Disposizioni generali

Questa ordinanza verticale permette di fissare i requisiti per l’acqua calda nonché per l’acqua destinata a entrare a contatto con il corpo umano, come l’acqua per docce o piscine.

Sezione 2: Acqua potabile

Articoli 1–3

La definizione di acqua potabile è tratta dalla corrispondente direttiva europea. Lo stesso vale per tutti i requisiti materiali, espressi per la maggior parte sotto forma di valori parametrici. Questi valori parametrici si basano sulle attuali conoscenze scientifiche e sono stati fissati in modo tale da garantire un consumo innocuo per la salute per tutta la vita offrendo così un livello elevato di protezione sanitaria.

Si precisa inoltre che tali requisiti si applicano anche all’acqua calda.

I requisiti minimi relativi all’acqua potabile sono indicati negli allegati sotto forma di valori parametrici.

L’abbandono dei valori di tolleranza e dei valori limite è spiegabile con il fatto che questi costituiscono le misure correttive specifiche da adottare in caso di superamento di un valore

3 RS 832.10

4 RS 814.20

5 RS 818.101

6 http://www.blv.admin.ch/themen/04678/04817/04843/04850/index.html?lang=it