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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 156Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Commento relativo

all’ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari

(Ordinanza sugli aromi)

I. Situazione iniziale

Lʼordinanza suddetta illustra una serie di norme in materia di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati allʼuso nelle derrate alimentari.

Fino ad ora soltanto regolamentazioni sull’uso degli aromi erano contenute nellʼordinanza sugli additivi (OAdd, RS 817.022.31). Scopo della nuova ordinanza è allineare la legislazione svizzera alla normativa in materia di additivi dellʼUnione europea, in cui sono esplicitamente disciplinati gli aromi ammessi e il loro uso e in cui viene effettuata una distinzione tra aromi e additivi alimentari.

Lʼordinanza si ispira al regolamento (CE) n. 1334/20081 e alle relative modifiche2.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 1

L’articolo descrive lo scopo dell’ordinanza. Questo copre, oltre agli aromi classici e alle materie prime, anche gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti (p. es. spezie ed erbe aromatiche), laddove siano utilizzati nelle derrate alimentari con lo scopo precipuo di aromatizzarle. Se tali ingredienti vengono invece immessi sul mercato in forma originaria (p. es. bastoncini di cannella), non rientrano nel campo di applicazione dellʼordinanza.

Art. 2

Cpv. 1: i termini riportati al capoverso 1 lettere a–h sono definiti nella legislazione vigente allʼallegato 3 numero 27 dellʼordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr, RS 817.022.21); in futuro verranno tuttavia riportati nellʼordinanza sugli aromi, unitamente alle definizioni dei termini di cui al capoverso 1 lettere i–k. Va altresì precisato che si applicano anche le definizioni della nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso (ODerr).

In merito al significato dei singoli termini va precisato quanto segue:

1 Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, del 1o ottobre 2012, GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1; regolamento (UE) n. 545/2013 del 14 giugno 2013, GU L 163 del 15.6.2013, pag. 15; regolamento (UE) n. 985/2013 del 14 ottobre 2013, GU L 273 del 15.10.2013 e regolamento (UE) n. 246/2014 del 13 marzo 2014, GU L 74 del 14.3.2014, pag. 58.