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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 159Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

nelle derrate di talune sostanze presenti naturalmente, tuttavia indesiderate. Un esempio è offerto dallʼuso della noce moscata, che contiene safrolo, nelle pietanze pronte.

Materia prima: le materie prime per la produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti sono rappresentate da sostanze di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale dalle quali si ricavano i suddetti prodotti. Le sostanze di origine minerale non sono tuttavia consentite in qualità di materie prime per la produzione di aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche. Se le materie prime non costituiscono derrate alimentari (p. es. materie prime di origine minerale o materiali vegetali grezzi per i quali non sono disponibili indicazioni sullo status di derrate alimentari), possono essere utilizzate solo previo inserimento nellʼallegato 2.

Appropriato procedimento fisico: procedimenti che vengono adottati nella produzione di preparazioni aromatiche e aromatizzanti naturali e nei quali è proibito modificare intenzionalmente la natura chimica dei componenti aromatizzanti; possono figurare come processi singoli ovvero prevedere più fasi (processi sequenziali o ciclici). Possono essere impiegati per la separazione dei componenti (distillazione, frazionamento), lo spostamento dellʼequilibrio di una reazione in corso (a condizione di non modificare i componenti chimici), ovvero per la rimozione di componenti indesiderati dalle preparazioni aromatiche o dalle materie prime. Distillazione, rettifica ed estrazione sono procedimenti fisici fondamentalmente appropriati, dal momento che non apportano modifiche chimiche ai componenti aromatizzanti. Lʼimpiego invece di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici o metallici, reagenti metallorganici o raggi UV non è consentito.

Cpv. 2: le sostanze di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale delle quali è documentabile lʼuso in passato nella produzione di aromi sono considerate derrate alimentari ai fini dellʼordinanza in questione, anche qualora di norma non siano utilizzate a scopo alimentare. Ne offrono un esempio il legno di rosa e le foglie di fragola.

Art. 3

Sono qui esposti i principi fondamentali che regolano lʼuso di aromi e ingredienti alimentari: questi non devono rappresentare un pericolo per la salute del consumatore, né indurlo in errore.

Art. 4

Sono qui elencate le tipologie di aromi consentite. Sono indicati gli aromi generalmente consentiti, quelli consentiti previo inserimento nellʼallegato 2 e le materie prime soggette a limitazioni o a divieto. Lʼarticolo cita anche le derrate alimentari a cui non possono essere aggiunti aromi.

Art. 5

Lʼarticolo 4 disciplina i quantitativi massimi consentiti per talune sostanze presenti naturalmente negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti aggiunti alle derrate composte, nonché per gli aromatizzanti il cui uso in determinate categorie di derrate alimentari è soggetto a restrizioni.

Art. 6