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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 160Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Per consentire lʼinnovazione, lʼarticolo 6 capoverso 1 prevede la possibilità di presentare domanda di inserimento di nuovi aromi nellʼallegato 2 presso lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Il capoverso 2 elenca la documentazione probatoria da produrre. LʼUSAV ha così modo di condurre gli accertamenti necessari a tutelare la sicurezza alimentare ed evitare lʼinformazione ingannevole. A differenza delle procedure di autorizzazione, in questo caso non è previsto un diritto giuridicamente tutelato di modifica delle disposizioni dellʼordinanza.

Art. 7

Questo articolo stabilisce la denominazione specifica applicabile agli aromi.

Art. 8

Lʼarticolo disciplina lʼetichettatura degli aromi destinati direttamente al consumo. È da notare che lʼobbligo di indicare lʼutilizzo previsto comporta anche lʼobbligo di indicare il quantitativo di prodotto da utilizzare.

Art. 9

Si regolamenta qui lʼetichettatura degli aromi non destinati direttamente al consumo. Lʼobbligo di indicare lʼutilizzo previsto comporta anche lʼobbligo di indicare il quantitativo di prodotto da utilizzare, così che sia possibile rispettare i quantitativi massimi consentiti nel prodotto finale. Dal momento che gli aromi non destinati direttamente al consumo sono di norma prodotti intermedi, è possibile tralasciarne lʼetichettatura completa sulla confezione; sarà sufficiente caratterizzare il prodotto mediante documentazione di consegna ecc.

Art. 10

Lʼelenco completo dei requisiti di utilizzo dellʼattributo «naturale» per gli aromi è presente nella legislazione vigente allʼarticolo 6 capoverso 8bis OCDerr, che viene qui recepito immutato.

Art. 11

Viene attribuita all’USAV la competenza per lʼadeguamento regolare degli allegati allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché alla legislazione dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Art. 12 e 13

Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 ODerr. Come per le revisioni precedenti, è prevista la possibilità di importare, produrre ed etichettare le derrate alimentari ai sensi della legislazione attualmente vigente ancora per un anno dallʼentrata in vigore della nuova ordinanza. Sarà inoltre possibile immettere al consumo le scorte fino ad esaurimento. Lo stesso vale per lʼimmissione al consumo di aromi in forma originaria.

Lʼordinanza sugli aromi entrerà in vigore in contemporanea alla nuova ODerr e alle ordinanze del Dipartimento correlate.