Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 189Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Gli attuali articoli 4 e 5 sono stati sostituiti dal nuovo articolo 4 «Definizioni». Analogamente alle prescrizioni europee, vengono definiti i termini «derrate alimentari pronte al consumo», «criteri di sicurezza delle derrate alimentari e di igiene del processo» e «derrate alimentari surgelate». Inoltre si rimanda alla definizione di «azienda di estivazione». La novità è costituita dall’introduzione della definizione di derrate alimentari surgelate, ora disciplinate nell’ORI con il recepimento della direttiva 89/108/CEE4. In questo caso l'applicazione delle disposizioni europee è necessaria in ragione dell'accordo agricolo bilaterale con la UE.

Articolo 5

Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 6, fatta eccezione per il rimando al Manuale svizzero delle derrate alimentari che decade, poiché ora i metodi di riferimento stabiliti sono forniti direttamente negli articoli e negli allegati in corrispondenza delle relative analisi.

Articolo 25

La formulazione è stata adeguata alla direttiva 89/108/CEE.

Il capoverso 7 stabilisce dove sono disciplinate le modalità di campionatura e di controllo delle temperature delle derrate alimentari surgelate nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione. Le relative prescrizioni del regolamento (CE) n.

37/20055 sono state recepite nell’allegato 2 e sono rivolte alle aziende alimentari.

Articoli 29 e 30

L'ordine dei due articoli è stato scambiato, ma non ci sono modifiche a livello di contenuti.

Articolo 32 cpv. 4

In ragione dell'adeguamento del diritto svizzero a quello UE, questo capoverso è stato integrato come segue: «...e raggiungere una temperatura interna non superiore a - 18 °C entro sei ore».

Articolo 41 cpv. 3

Il termine «acqua pulita» è stato definito in modo preciso e in questo caso si tratta segnatamente di acqua dolce di qualità paragonabile.

4 Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, GU L 40 del 11.02.1989, pag. 34, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.06.2013, pag. 234.

5 Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione del 12 gennaio 2005 sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana, GU L 10 del 13.01.2005, pag. 18.