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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Al fine di poter indurre anche in seguito una decisione politica del Consiglio federale (con possibilità di corapporto per i dipartimenti), l'articolo 77 dell'ODerr attuale è stato ripreso senza modifiche.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Articolo 89: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'attuale ODerr viene sostituita dalla presente nuova ordinanza. L'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è quindi abrogata (cpv. 1).

Una modifica del diritto attuale (cpv. 2) risulta dall'ordinanza del 18 agosto 200429 sui medicamenti veterinari (OMVet). La presente revisione ha anche lo scopo di modificare l'allegato 1 dell''ordinanza sul vino del 14 novembre 200730. Il termine «Schiller», nella sua qualità di espressione specifica relativa al vino, è stato spostato dalla legislazione sulle derrate alimentari a quella sull'agricoltura.

Articolo 90: Disposizioni transitorie

I principi del diritto transitorio sono disciplinati a livello centrale nell'articolo 90 ODerr sia per l'ODerr sia per tutte le ordinanze del DFI e dell'USAV.

Il periodo transitorio è pari a un anno dall'entrata in vigore per l'importazione, la fabbricazione e la caratterizzazione di derrate alimentari e oggetti d'uso non conformi alle nuove norme.

Successivamente, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso interessati possono essere venduti ai consumatori fino all'esaurimento delle scorte. Non sono ammesse scremature o scelte selettive («cherry picking»). Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso devono essere fabbricati interamente secondo il diritto vigente o secondo quello nuovo (cpv. 1).

Se nelle singole ordinanze dovessero intervenire esigenze particolari in materia di diritto transitorio, esse saranno disciplinate nell'ambito dell'ordinanza in questione. Tali regolamentazioni speciali sono prioritarie rispetto alla regolamentazione generale dell'ODerr (cpv. 2).

I permessi già emessi, a meno di motivi imperativi di protezione della salute o dagli inganni, verranno mantenuti. Se il nuovo diritto non prevede più alcun permesso per un determinato prodotto o una determinata attività, è chiaro che tale permesso viene abrogato con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se sulle confezioni è ancora presente l'indicazione del permesso, per tale caratterizzazione il diritto transitorio si basa sul capoverso 1 (cpv. 3).

Per i permessi di durata indeterminata concessi in base al diritto attuale è necessario presentare domanda di rinnovo all'USAV entro 1 anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Questo consente all'USAV di verificare se vi sono motivi imperativi di protezione della salute o dagli inganni che ostano al mantenimento del permesso con le nuove disposizioni (cpv. 4).

Articolo 91: Entrata in vigore

La nuova ODerr entrerà in vigore in contemporanea con la nuova legge sulle derrate alimentari e le ordinanze del DFI e dell'USAV, nuove o modificate, basate sull'ODerr. Nello stesso tempo entreranno in vigore anche la nuova ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, la nuova ordinanza sul piano nazionale di controllo nonché le modifiche dell'ordinanza del 23 novembre 200531 concernente la macellazione e il controllo

29 RS 812.212.27

30 RS 916.140

31 RS 817.190