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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
I capoversi 3 e 4 dell'articolo 67 dell'ODerr attuale saranno ora inseriti nell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
Articolo 83: Attestati di conformità, certificati di sanità e di idoneità al consumo
Questa disposizione è identica all'articolo 68 capoverso 1 dell'ODerr in vigore. Ora l'attuale capoverso 2 della disposizione è inserito nell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
Articolo 84: Esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso
Il principio vigente per l'esportazione di derrate alimentari si trova nell'articolo 3 capoverso 1 della nuova legge sulle derrate alimentari: in linea di principio le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni svizzere. Le deroghe sono possibili se sono concesse o richieste dalle norme o dalle autorità del Paese di destinazione. Affinché all'interno delle aziende non si possono verificare confusioni con le derrate alimentari destinate al mercato interno, il capoverso 1 prevede che tali derrate debbano essere esplicitamente contrassegnate. Questa disposizione corrisponde al diritto in vigore (v. art. 69 cpv. 2 dell'ODerr attuale).
Per quanto riguarda le derrate alimentari, il nuovo diritto ammette quindi la deroga non soltanto se le disposizioni straniere la richiedono, ma anche se la concedono, oppure se le autorità del Paese di destinazione la ammettono o la concedono.
Il capoverso 2 stabilisce che gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono soddisfare le disposizioni del Paese di destinazione. In base all'articolo 3 capoverso 4 nLDerr il Consiglio federale potrebbe disporre delle deroghe, che tuttavia, come nel diritto attuale, non sono previste. Sono fatti salvi gli accordi internazionali, come quello con la UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
I capoversi 3-6 sono identici ai capoversi 3–6 dell'articolo 69 dell'ODerr attuale.
Sezione 2: Maggiori controlli all’importazione di derrate alimentari
Articoli 85 e 86:
Il diritto UE27 28 prevede che determinate derrate alimentari per le quali i pericoli per la salute sono elevati (ad esempio alto rischio di contaminazione da aflatossine) e che vengono esportate nell'UE da Paesi terzi, siano sottoposti a controlli intensificati al confine esterno dell'UE. Dato che la Svizzera è uno Stato terzo rispetto alla UE, questi controlli intensificati riguardano anche le esportazioni dalla Svizzera verso la UE. Se la Svizzera controlla tali derrate alimentari in maniera analoga agli Stati UE, esiste la possibilità di stipulare con la UE un accordo su questa materia, in modo che per la circolazione di merci tra la Svizzera e l'UE si possa fare a meno di detti controlli intensificati. Si tratta di un punto importante, anche e soprattutto perché, in caso contrario, in futuro tali derrate alimentari, per accedere all'UE, potranno passare solo attraverso determinati posti di dogana (i cosiddetti «punti di entrata designati») situati in Germania o in Austria, anche se in realtà sono destinati all'Italia o alla
27 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
28 Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE, GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.