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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 78: Analisi autonome delle zoonosi
Questa disposizione corrisponde all'articolo 55a dell'ODerr attuale ed è stata ripresa nel nuovo diritto senza modifiche.
Sezione 5: Rintracciabilità
Articolo 79
La rintracciabilità delle derrate alimentari e dei relativi ingredienti si è rivelata uno strumento fondamentale per risolvere le situazioni critiche che si sono verificate negli ultimi anni in questo campo (epidemia di SEU, scandalo della carne di cavallo ecc.). Per questo motivo, conformemente al diritto UE, questo obbligo è stato esteso a tre settori sensibili: gli oggetti d'uso (materiali e oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari)24, i prodotti cosmetici25 e i giocattoli26 (cpv. 1).
Anche in futuro la rintracciabilità deve essere garantita dalle aziende solo «un passo avanti e uno indietro» (cpv. 2). La consegna diretta ai consumatori è esclusa da questo obbligo; per questo passo non è obbligatorio garantire la rintracciabilità.
Al DFI è concessa la competenza di disciplinare la durata di conservazione delle informazioni di cui al capoverso 2 per gli oggetti d'uso ora soggetti alla rintracciabilità (cpv. 4). Per quanto riguarda le derrate alimentari, le informazioni devono essere conservate almeno fino a quando si può presumere che il prodotto sia stato consumato.
Il contenuto dei capoversi 3 e 5 resta inalterato rispetto al diritto in vigore.
Sezione 6: Richiamo e ritiro
Articolo 80
Questa disposizione è basata sull'articolo 54 dell'ODerr attuale. La novità consiste nel fatto che nel capoverso 1 è stata inserita anche la distribuzione tra le attività rilevanti ai fini del richiamo e del ritiro. In questo modo, ad esempio, l'obbligo vige anche per le aziende puramente commerciali con sede in Svizzera che hanno immesso in circolazione all'estero oggetti d'uso o derrate alimentari nocivi per la salute (cpv. 1). Si tratta della conseguenza del fatto che nell'articolo 6 della nuova legge sulle derrate alimentari il concetto di immissione sul mercato comprende anche la distribuzione.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 54.
Con il capoverso 3 le autorità di esecuzione in futuro disporranno di un'esplicita base legale in materia di derrate alimentari per poter esigere che tutte le informazioni necessarie per eliminare i pericoli per la salute e tutti i documenti relativi al prodotto in questione siano messi a loro disposizione in una lingua per loro facilmente comprensibile. Sicuramente sono comprese le tre lingue ufficiali. Si possono utilizzare altre lingue se l'autorità di esecuzione in questione dispone delle relative conoscenze.
Un'altra novità è costituita dal capoverso 4. In base a questo capoverso, nel caso dell’acqua pericolosa per la salute destinata a entrare in contatto con il corpo umano, la persona responsabile è tenuta ad adottare le misure necessarie per eliminare il pericolo. Tali misure
24 Art. 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
25 Art. 7 del regolamento (CE) n. 1223/2009.
26 Art. 9 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.