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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

veterinari omologati per animali da reddito e quindi non esiste un termine d'attesa sul quale basarsi, si deve ricorrere ai termini d'attesa di cui al capoverso 2 lettera c, sebbene si tratti di una sostanza attiva per la quale non è necessario indicare il valore massimo dei residui (=MRL) (cpv. 2 lett. b).

Per i medicamenti omeopatici, antroposofici e fitoterapeutici omologati non è obbligatorio il termine d'attesa se essi contengono esclusivamente sostanze attive elencate nella Lista 1 dell'ODOA senza concentrazione massima (cpv. 5).

Articolo 14

La prima frase del capoverso 2 è stata modificata perché le liste dell'allegato 2 OMVet sono state abrogate e perché ora è presente un'unica lista.

Versione dell'allegato 2

Le sostanze attive che finora erano elencate nell'allegato 2 OMVet sono state raggruppate nella Lista 1 dell'ODOA insieme alle sostanze attive della precedente Lista 3a dell'OSoE. Di conseguenza, la Lista b dell'allegato 2 OMVet viene abrogata. Per rendere le disposizioni svizzere conformi ai requisiti dell'UE, le seguenti sostanze attive che figurano nella vecchia Lista b non vengono inserite nella Lista 1: cloramina, cobalto, colofonio, catrame di conifera, pentobarbital, polimixina B solfato, tripelenamina, acido undecilenico e alluminato di bismuto.

L'attuale Lista a (inclusa la parte a / Medicamenti omeopatici) in futuro sarà una pura lista di applicazione delle sostanze attive per le quali, nell’ambito del cambiamento di utilizzazione, non è necessario definire un termine d'attesa. Tale lista comprende solo le sostanze attive che già in passato erano state sottoposte a valutazione tossicologica e classificate innocue senza alcuna restrizione e per le quali non sono necessari termini d'attesa.

Chiarimenti sulla lista:

In seguito all'adeguamento l'allegato 2 diventa una pura lista di applicazione per le sostanze attive che non richiedono un termine d'attesa. Le sostanze attive elencate in tale lista vengono gestite parallelamente nella Lista 1 dell'ODOA, ad eccezione delle seguenti sostanze attive: semi di trigonella, radice di zenzero, gemma di pioppo, carruba e centaurea minore.

Queste sostanze sono elencate nell’allegato 2 affinché il loro impiego continui a essere possibile per le preparazioni magistrali nella medicina complementare. Nel contempo la lista costituisce un elenco esaustivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate per fabbricare medicamenti veterinari per animali da reddito ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis della legge sugli agenti terapeutici. La finalità dell'applicazione è limitata alle applicazioni delle sostanze attive elencate nella Lista.

Versione dell'allegato 4

Le sostanze finora elencate alla lettera d vengono spostate nella Lista 4 dell'ODOA.