Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Francia. Questo comporterebbe notevoli rincari per le merci e quindi nuovi ostacoli al commercio.

Nella pratica questo significa che in futuro per determinate derrate alimentari il fabbricante o l'importatore dovrà compilare un documento di importazione (documento comune di entrata DCE, allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009) e trasmetterlo anticipatamente alle autorità doganali del punto di entrata. Se il controllo ha esito positivo (ai sensi degli articoli 33–38 della nuova ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari) questo documento comune deve essere completato dalle autorità competenti e, se è necessario un prelevamento di campioni, integrato con i relativi risultati. Questo documento deve accompagnare la fornitura fino al luogo di destinazione. I ritardi delle spedizioni devono essere segnalati nello stesso modo per via elettronica.

In relazione all'alto rischio di contaminazione da aflatossine (regolamento (CE) n. 884/2014), nel caso di determinate derrate alimentari, oltre al DCE di cui sopra, è anche necessario che la spedizione possa essere importata solo con un certificato di idoneità al consumo completo di risultati delle analisi.

Le importazioni di derrate alimentari soggette a maggiori controlli devono essere effettuate esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo o di Ginevra o mediante destinatari autorizzati di cui all'articolo 101 dell'ordinanza sulle dogane.

Le derrate alimentari di cui all'allegato 3 lettera A della nuova ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari vengono importate in base alla procedura di cui agli articoli 82 e 83 della presente ordinanza.

Per i dettagli sui controlli intensificati che riguardano gli organi di esecuzione si rimanda agli articoli 33–38 della nuova ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.

Capitolo 6: Delega della competenza legislativa e procedura decisionale

Articolo 87: Delega della competenza legislativa

Questa disposizione è identica all'articolo 76 capoverso 1 dell'ODerr in vigore. Dato che in futuro le tasse saranno disciplinate nell'ordinanza concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari, l'articolo 76 capoverso 2 ODerr non è più necessario.

Articolo 88: Procedura decisionale

Il diritto sulle derrate alimentari è un settore che conta molti regolamenti tecnici. Sarebbe quindi inadeguato e impraticabile affidarne la definizione al Consiglio federale.

Sebbene nell'ambito della presente revisione vari principi, che nel diritto vigente sono ancora disciplinati a livello dipartimentale, sono stati portati a livello di Consiglio federale (p. es. i principi della caratterizzazione delle derrate alimentari geneticamente modificate o relativi alle indicazioni di carattere nutrizionale e sulla salute), a livello dipartimentale vi sono numerose altre disposizioni tecniche che possono avere notevoli conseguenze di natura finanziaria, economica e politica. Si pensi ad esempio alle concentrazioni massime nel campo

dell'acqua potabile, definite a livello dipartimentale, le quali possono comportare onerosi risanamenti di sorgenti, oppure ai coloranti che nella UE sono diventati una questione politica, mentre in Svizzera possono continuare a essere utilizzata a causa della mancanza di studi concludenti.