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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
delle carni e dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 200532 concernente l'igiene nella macellazione.
Allegato
Sulle modifiche dell'ordinanza sui medicamenti veterinari del 18 agosto 200433 (OMVet): Articolo 10a
È stata in gran parte ripresa la logica della UE e di conseguenza le sostanze proibite sono state spostate dall'allegato 4 lettera d OMVet in un'ordinanza del diritto sulle derrate alimentari, la nuova ordinanza del DFI concernente i residui delle sostanze farmacologicamente attive e degli additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale (ODOA). Ora tali sostanze sono contenute nell'elenco 4 dell'allegato di quell'ordinanza. Le altre sostanze di cui alle lettere a–c restano nell'allegato 4 OMVet.
Articolo 12
Nell'ambito dell'adeguamento al diritto UE delle disposizioni sui residui delle sostanze farmacologicamente attive vengono raggruppate le sostanze che finora erano elencate da un lato con le relative concentrazioni massime nella legislazione sulle derrate alimentari (Lista 3a dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti34, OSoE) e dall'altro senza le concentrazioni massime nell'allegato 2 OMVet. In futuro tale elenco si troverà nella Lista 1 dell'allegato all'ODOA. Ciò corrisponde alla logica del regolamento (UE) n. 37/201035 (par. 1 lett. a e b).
Articolo 13
Dato che le liste dell'allegato 2 OMVet vengono abrogate e che è rimasta solo una lista, è necessario adeguare di conseguenza il testo (cpv. 2 lett. a).
Dato che le sostanze attive senza concentrazione massima non sono più elencate nell'allegato 2 OMVet bensì nella Lista 1 dell'allegato dell'ODOA, il testo deve essere adeguato di conseguenza. Finora nell'allegato 2 Lista b OMVet erano elencate solo sostanze attive senza concentrazione massima che sono componenti di un medicamento veterinario omologato in Svizzera.
Con l'abrogazione della Lista b e l'inserimento nella Lista 1 dell'ODOA di tutte le sostanze attive di cui al regolamento (UE) 37/2010, ora tale lista contiene anche le sostanze attive che in Svizzera non sono autorizzate come medicamento veterinario. Di conseguenza, nel caso del cambiamento di destinazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b, ad esempio di preparati per uso umano o destinati a piccoli animali che contengono una sostanza attiva riportata nella Lista 1 dell'ODOA con la nota «concentrazione massima dei residui non necessaria» e che richiede di fissare il «termine d'attesa più lungo valido per questa classe», si devono applicare i termini d'attesa di cui al capoverso 2 lettera c (p. es. 28 giorni per tessuti commestibili, 7 giorni per il latte). Dato che, come in questo esempio, non ci sono farmaci
32 RS 817.190.1
33 RS 812.212.27
34 RS 817.021.23
35 Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 967/2014, GU L 272 del 13.9.2014, pag. 3.