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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
possono consistere, a seconda del pericolo, nella chiusura al pubblico dell'impianto interessato.
Sezione 7: Documentazione del controllo autonomo
Articolo 81
Come già indicato all'inizio del presente capitolo, l'obbligo del controllo autonomo costituisce il principio fondamentale sia per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso sia per assicurare la protezione dagli inganni. Di conseguenza, il capoverso 1 stabilisce che è obbligatorio documentare sia la pianificazione dei controlli autonomi sia le misure adottate nell'ambito del controllo autonomo.
Tale documentazione è importante per l'azienda in questione ma è anche di fondamentale importanza per i controlli ufficiali delle derrate alimentari. In particolare, nelle situazioni critiche queste informazioni consentono alle autorità di controllo di risalire a quali misure sono già state prese e di trarre conclusioni sui provvedimenti da adottare. La documentazione serve anche a fornire velocemente informazioni sulla causa delle eventuali carenze.
D'altro canto è anche chiaro che la documentazione non deve essere fine a se stessa, altrimenti si andrebbe contro il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione federale. Per questo motivo il capoverso 2 stabilisce che la documentazione del controllo autonomo va garantita in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione. Per quanto riguarda la documentazione, quindi, un chiosco che vende solo derrate alimentari preconfezionate e a lunga conservazione non deve soddisfare gli stessi parametri di un'azienda che distribuisce grandi quantità di derrate alimentari facilmente deperibili.
In questo senso, le microaziende possono ridurre di conseguenza la documentazione relativa al controllo autonomo. Nel caso delle microaziende, le autorità di controllo sulle derrate alimentari devono in particolare tenere conto del fatto che tutti i compiti da svolgere ricadono su un numero limitato di persone (cpv. 3). Anche questa disposizione è direttamente correlata con l'articolo 26 capoverso 3 nLDerr.
I dettagli tecnici relativi alla documentazione sono disciplinati dal DFI (cpv. 4). Tali norme si trovano segnatamente nella nuova ordinanza del DFI sui cosmetici e nella nuova ordinanza sui giocattoli.
Capitolo 5: Importazione, transito ed esportazione di derrate alimentari e oggetti d'uso
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 82: Importazione di derrate alimentari e oggetti d'uso
Il capoverso 1 di questa disposizione definisce il principio secondo il quale, all'atto dell’importazione, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso che vengono immessi sul mercato in Svizzera devono adempiere ai requisiti in materia di diritto sulle derrate alimentari. Il DFI può disporre delle deroghe. In tale ambito sono ad esempio possibili regolamentazioni relative alla questione del momento in cui le indicazioni conformi alla legge devono essere presenti sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso. Appare evidente che ciò non può essere preteso al momento dell'importazione. È possibile colmare questa carenza e applicare la caratterizzazione corretta una volta che i prodotti si troveranno in territorio nazionale.
I capoversi 2 e 3 di questa disposizione sono identici ai capoversi 1 e 2 dell'articolo 67 dell'ODerr attuale.