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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009.
Si coglie, inoltre, l'opportunità di questa revisione per rafforzare i settori relativi al trattamento dei dati, ai laboratori nazionali di riferimento e alla relazione con gli Stati terzi.
Infine, come per le ordinanze del passato sopra citate, questa nuova ordinanza include i principi generali che si applicano all'esecuzione dei controlli ufficiali descritti nei regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/20047.
D'altro canto, la problematica riguardante l'elaborazione e l'esecuzione del piano nazionale di controllo non viene affrontata nella presente ordinanza (cfr. la nuova ordinanza del CF sul piano nazionale di controllo), come anche la problematica dell'attuazione del sistema d'informazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria secondo quanto stabilito all'articolo 62 della nuova LDerr e che sarà oggetto, nel prossimo futuro, di un'ordinanza a parte.
Inoltre, è utile ricordare che i Cantoni sono liberi di determinare chi esegue i controlli. Devono solo tener conto dei requisiti di cui all'articolo 49 della nuova legge, ossia istituire, come organi di esecuzione, un chimico cantonale, un veterinario cantonale e un numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, controllori delle derrate alimentari, veterinari ufficiali e assistenti specializzati ufficiali.
I controlli di routine della produzione primaria nelle aziende agricole o nei negozi aperti nelle fattorie, possono essere eseguiti nell'ambito di altri controlli ordinari (p. es. nel campo dei medicamenti veterinari, della protezione degli animali, dei versamenti diretti all'agricoltura) che rientrano nelle competenze di altre autorità cantonali di esecuzione. Se da tali controlli dovesse emergere un eventuale problema riguardante una derrata alimentare (p. es. utilizzo illecito di pesticidi nelle insalate, presenza di diossina nelle uova), deve esserne informato il chimico cantonale o il veterinario cantonale. Solo essi hanno la competenza di far eseguire controlli e analisi sui prodotti di base e di adottare i dovuti provvedimenti.
II. Commenti dettagliati
Titolo 1 Campo di applicazione e definizioni (art. 1 e 2)
Come accennato nell'introduzione, la nuova ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari disciplina (art. 1):
- il controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso sul territorio svizzero ma anche alla frontiera al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione (let. a e b);
- la modalità corretta di prelievo dei campioni e i metodi di analisi che devono essere applicati (let. c);
- la designazione e i compiti legati ai laboratori nazionali di riferimento (let. d);
7 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento n. 633/2014, GU L 175 del 14.06.2014, pag. 6.