Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo

inviati), può essere anche un laboratorio della Confederazione o qualsiasi altro laboratorio privato o pubblico (università).

Controlli rafforzati all'importazione di determinate derrate alimentari di origine non animale (art. 33-38)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un complesso armonizzato di regole generali che disciplinano l'organizzazione dei controlli ufficiali a livello comunitario, compresi quelli eseguiti al momento dell'importazione di derrate alimentari. Oltre a questo regolamento, l'UE ne ha adottati altri due (regolamenti (CE) n. 669/2009 e (CE) n. 884/2014) che istituiscono un nuovo regime di controlli documentari, d’identità e fisici rafforzati al momento dell'importazione nell'Unione europea di determinate derrate alimentari e mangimi di origine non animale provenienti da determinati Paesi terzi e che possono costituire un rischio per la salute (per esempio a causa di una contaminazione da aflatossine) Questi controlli si applicano a determinati Paesi caratterizzati da problemi ricorrenti di produzione e, per questo, oggetto di ripetute contestazioni per inosservanza delle norme.

Questi due regolamenti europei pongono dei problemi per la Svizzera, considerata Paese terzo in questo contesto, se essa non attua un sistema di controllo equivalente Di fatto, le merci interessate dai controlli rafforzati possono entrare nell'UE solo attraverso determinati punti decisi dagli Stati membri. Le frontiere comuni dell'UE con la Svizzera fanno parte delle frontiere esterne dell’UE, Gli esportatori svizzeri si trovano costretti a passare da punti designati dagli Stati membri per esportare le loro merci. Questa situazione è causa di ritardi e costi supplementari. Problemi che si sono già verificati e che continuano a ostacolare gli esportatori svizzeri. Il presente progetto propone, quindi, di adattare il sistema svizzero in funzione delle disposizioni dei suddetti regolamenti europei.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 33 del progetto, rispettivamente agli allegati 1 e 4, sono, pertanto, ripresi dalla legislazione europea. È importante sottolineare come, in questo ambito, l'USAV possa, in conformità all'articolo 83 della nuova ODerr, assoggettare l'importazione di determinate merci provenienti da Paesi a rischio all'obbligo di essere accompagnata da attestato di conformità. Pertanto, potrebbero non essere più giustificate le frequenze dei controlli stabilite agli allegati 1 e 4. Motivo per cui l'USAV deve avere, quando si verifica questo tipo di situazione, la competenza per poterne stabilire altre (art. 33 cpv. 2). L'USAV, inoltre, dispone già di un servizio veterinario incaricato del controllo, soprattutto documentale, negli aeroporti di Ginevra e Zurigo, delle derrate alimentari di origine animale importate; appare quindi ragionevole che tale servizio possa occuparsi, all'occorrenza, dei controlli delle derrate alimentari di cui al presente capitolo (art. 34, al. 1).

Il codice che permette di individuare ciascuna partita di derrate alimentari (art. 36) viene attribuito dalle autorità responsabili del controllo.

È, infine, fondamentale sottolineare che si tratta di un recepimento autonomo di due regolamenti europei. La Commissione europea ha lasciato capire che se la Svizzera attuasse un tale sistema, l'equivalenza potrebbe essere riconosciuta; tuttavia, al momento, non esiste alcuna garanzia in tal senso.

Titolo 3 Campionatura, metodi di analisi (art. 39– 55)

Tali disposizioni sono state riprese, invariate, dalle ordinanze esistenti in materia di derrate alimentari e oggetti d'uso (art. 62) e di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (art. 75-88). Il principio fondamentale è che i campioni devono essere manipolati e